Affidamento di contratti pubblici sopra soglia comunitaria in emergenza COVID-19 – D.P.P. 4-17/Leg del 27 aprile 2020
Circolari AppaltiCon Decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 27 aprile scorso è stata data attuazione alla Legge provinciale n. 2/2020 (vedi nostra circolare n. 24 del 24 marzo 2020) che ha introdotto nuove modalità per l’affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19.
Di seguito provvediamo ad illustrare i passaggi più significativi di tale Regolamento, anticipando comunque che la materia sarà oggetto di future variazioni, essendo attualmente in corso la modifica di alcuni passaggi della stessa L.P. n. 2/2020.
– AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA IN VIGENZA DELLE LIMITAZIONI (art. 1)
Per quanto riguarda gli affidi sopra soglia comunitaria in vigenza delle limitazioni dovute all’emergenza epidemiologica COVID-19, la L.P. n. 2/2020 ha previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Il regolamento in questione precisa che il numero delle imprese da invitare è compreso tra 10 e 20, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non vi siano aspiranti idonei in tal numero.
La selezione avviene tramite gli elenchi tenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici, in base, disgiuntamente o congiuntamente, agli ordinari criteri delle precedenti esperienze contrattuali, dell’operatività dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e del numero di maestranze assunte a tempo indeterminato.
– AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA SCADUTE LE LIMITAZIONI (art. 3)
Per quanto riguarda gli affidi sopra soglia comunitaria che avverranno una volta scadute le limitazioni dovute all’emergenza epidemiologica COVID-19, la L.P. n. 2/2020 ha previsto l’affidamento mediante procedura ristretta con invito di cinque operatori economici individuati sulla base del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS di Trento. Il Regolamento stabilisce che, per tale tipologia di affidi, venga pubblicato un avviso di indizione della gara, in seguito al quale qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione. Nei documenti di gara viene richiesto all’operatore economico candidato di dichiarare il numero dei dipendenti ed eventuali soci lavoratori iscritti presso la sede INPS di Trento e il numero totale dei dipendenti ed eventuali soci lavoratori. Tale dichiarazione verrà sottoposta a verifica per il solo soggetto aggiudicatario.
Nel caso in cui il soggetto candidato sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) viene considerata la situazione complessiva delle imprese associate. In caso di consorzio vengono computati in capo al consorzio anche i dipendenti e i soci lavoratori delle singole imprese consorziate esecutrici. In caso di avvalimento vengono computati in capo all’impresa candidata anche i dipendenti e gli eventuali soci lavoratori dell’impresa ausiliaria che saranno utilizzati nell’esecuzione della prestazione.
In base alle dichiarazioni di cui sopra, rese dai candidati, l’amministrazione procede all’attribuzione di punteggi redigendo la graduatoria delle imprese da invitare. In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio.
I punteggi verranno attribuiti secondo la seguente tabella (Allegato A al Regolamento)
Numero dei dipendenti dell’impresa iscritti presso la sede INPS di Trento all’atto della presentazione della richiesta di invito | Punteggio |
Da 0 a 20% dei dipendenti | 0 |
Da 21 a 40% dei dipendenti | 40 |
Da 41 a 60% dei dipendenti | 60 |
Da 61 a 70% dei dipendenti | 70 |
Da 71 a 80% dei dipendenti | 80 |
Da 81 a 90% dei dipendenti | 90 |
Da 91 a 100% dei dipendenti | 100 |
In tali procedure di affidamento non potrà essere invitato l’aggiudicatario dell’appalto immediatamente precedente per la stessa categoria di opere prendendo a riferimento la sola categoria prevalente. Nel caso in cui il precedente aggiudicatario sia un RTI, il divieto riguarderà la sola capogruppo.
Il Regolamento prevede che tale regola di rotazione non si applichi nel caso in cui il precedente affido sia avvenuto con procedura aperta.
Il Regolamento stabilisce inoltre che, per quanto riguarda l’Amministrazione aggiudicatrice Provincia Autonoma di Trento, la rotazione si applicherà con riferimento a ciascuna struttura organizzativa semplice della stessa.
– CRITERI DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (art. 4)
Tutte le procedure oggetto del Regolamento saranno affidate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella L.P. n. 2/2020.
Il Regolamento prevede che i punteggi da assegnare agli elementi di valutazione debbano essere globalmente pari a cento. Al prezzo va attribuito un peso ponderale non superiore al trenta per cento. Si applicherà la riparametrazione del punteggio massimo assegnabile alla parte tecnica a seguito della somma dei punteggi assegnati ai diversi seguenti criteri:
a) Impegno ad affidare subappalti a MPMI locali
In sede di offerta tecnica viene richiesto al concorrente di dichiarare tutte le lavorazioni che intende subappaltare con l’indicazione delle voci e dei relativi importi come risultanti dall’elenco prezzi a base di gara. Per ogni lavorazione dovrà essere indicato il nominativo del subappaltatore, la ragione sociale, la sede legale o sede operativa e il codice fiscale nonché la qualificazione come micro, piccola o media impresa.
L’attribuzione dei punteggi avviene in base alle modalità di cui all’Allegato B del Regolamento e in base:
1) al numero delle MPMI locali cui sono affidate le lavorazioni (max 10 punti)
2) al valore complessivo delle lavorazioni subappaltate a MPMI locali (max 20 punti)
Ai fini delle verifiche delle dichiarazioni rese, in sede di stipula del contratto di appalto verrà chiesta all’aggiudicatario, con riferimento ad ognuno dei subappalti, la produzione del contratto di subappalto o di un preliminare di esso oppure di una dichiarazione del subappaltatore di assenso ad accettare l’affidamento. Il rilascio dell’autorizzazione dei singoli subappalti sarà subordinato ad un’ulteriore verifica.
I subappaltatori dichiarati in sede di gara potranno comunque essere sostituiti con altri subappaltatori in possesso dei medesimi requisiti.
In caso di mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di gara l’amministrazione, in luogo della risoluzione del contratto di appalto, potrà disporre l’applicazione di una penale dell’1 per cento dell’importo di contratto per ogni punto in meno che l’aggiudicatario avrebbe conseguito se avesse dichiarato in offerta i subappalti effettivamente affidati in corso di esecuzione.
Il Regolamento chiarisce che è considerata impresa locale quella che ha sede legale o la principale sede operativa sul territorio della provincia di Trento e almeno l’ottanta per cento dei dipendenti o soci lavoratori iscritti all’INPS di Trento.
b) Impegno ad affidare forniture a MPMI locali
Il Regolamento prevede che il progetto posto a base di gara indichi l’incidenza percentuale delle forniture necessarie per l’esecuzione del contratto sull’importo complessivo a base di gara.
I concorrenti dovranno dichiarare in sede di offerta tecnica tutte le forniture che intendono acquisire da MPMI locali e l’indicazione in percentuale dell’incidenza complessiva delle medesime forniture sull’importo delle forniture posto a base di gara. Per ogni fornitura andrà poi indicato il nominativo del fornitore, la ragione sociale, la sede legale o sede operativa e il codice fiscale nonché la qualificazione come micro, piccola o media impresa.
L’attribuzione dei punteggi avviene in base alle modalità di cui all’Allegato B del Regolamento e in base al rapporto tra percentuale di incidenza complessiva delle forniture che il concorrente intende acquisire da MPMI locali e percentuale di incidenza delle forniture sull’importo posto a base di gara indicato nel progetto, questo fino al limite massimo valutabile dato da quest’ultima percentuale (max 20 punti).
In sede di esecuzione del contratto, ai fini delle verifiche delle dichiarazioni rese, verranno acquisiti da parte dell’Amministrazione i documenti di trasporto.
I fornitori dichiarati in sede di gara potranno comunque essere sostituiti con altri in possesso dei medesimi requisiti.
In caso di mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di gara l’Amministrazione, in luogo della risoluzione del contratto di appalto, potrà disporre l’applicazione di una penale dell’1 per cento dell’importo di contratto per ogni punto in meno che l’aggiudicatario avrebbe conseguito se avesse dichiarato in offerta le forniture effettivamente acquisite in corso di esecuzione.
Il Regolamento chiarisce che è considerata impresa locale quella che ha sede legale o la principale sede operativa sul territorio della provincia di Trento e almeno l’ottanta per cento dei dipendenti o soci lavoratori iscritti all’INPS di Trento.
c) Impegno a praticare il minor ribasso per le prestazioni affidate in subappalto
I concorrenti in sede di offerta tecnica dovranno dichiarare il ribasso massimo rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara che si impegnano ad applicare per le lavorazioni da affidare in subappalto.
L’attribuzione dei punteggi avverrà con le modalità stabilite dall’Allegato B al Regolamento (max 20 punti) assegnando il punteggio maggiore al concorrente che ha indicato il minor ribasso massimo e punteggio zero per valori di ribasso indicato pari o superiori al 35%.
Ai fini delle verifiche delle dichiarazioni rese, in sede di stipula del contratto di appalto verrà chiesta all’aggiudicatario, con riferimento ad ognuno dei subappalti, la produzione del contratto di subappalto o di un preliminare di esso oppure di una dichiarazione del subappaltatore di assenso ad accettare il ribasso massimo indicato.
– ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE (art. 5)
Il Regolamento prevede, per le procedure da esso disciplinate e se l’aggiudicazione è disposta sulla base dei soli tre elementi di valutazione di cui sopra (punti a, b e c), l’esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso percentuale che superi una soglia di anomalia calcolata come segue:
1) è calcolata la media aritmetica dei ribassi ammessi
2) in caso di ribassi superiori o inferiori di oltre dieci punti rispetto alla media aritmetica, tale media è ricalcolata senza tenere conto dei predetti ribassi
3) tale nuova media viene incrementata della metà della stessa.
L’esclusione automatica non si applica in caso di offerte ammesse inferiore a tre.
– ROTAZIONE PER GLI APPALTI DELLA PAT (art. 7)
Il Regolamento stabilisce che, per 2 anni dall’entrata in vigore della L.P. n. 2/2020 (quindi dal 24 marzo 2020) il principio di rotazione, per quanto riguarda la stazione appaltante PAT, vanno interpretate con riferimento a ciascuna struttura organizzativa semplice della stessa.
– COSTI DELLA MANODOPERA (artt. 8 e 9)
Il Regolamento, modificando gli artt. 8 e 52 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 (D.P.P. n. 9-84/Leg/2012), stabilisce che, ad esclusione degli affidi diretti, tutti i progetti dovranno indicare i costi della manodopera. Parimenti le imprese, nell’offerta economica, saranno tenute ad indicare i propri costi della manodopera.
– IMPRESE DA INVITARE AI LAVORI IN ECONOMIA (art. 10)
Il Regolamento modifica l’art. 178 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 (D.P.P. n. 9-84/Leg/2012) nella parte in cui individua il numero delle imprese da invitare alle procedure per i lavori in economia. I concorrenti da invitare passano quindi da 12 ad “almeno 5”.
Nel rinviare al testo dell’allegato Decreto per i maggiori contenuti, ricordiamo che i nostri uffici sono comunque a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.
circolare 41_20 versione PDF stampabile
41_DPP 4_17_leg DEL 27 APRILE 2020