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Validità del DURC – Messaggi INPS, INAIL e CNCE.

Circolari Lavoro e previdenza

05 Agosto 2020 | di Roberta Zatelli

A fronte delle numerose modifiche normative intervenute negli ultimi mesi, si ritiene opportuno fare il punto della situazione in relazione alle disposizioni in materia di validità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Come noto, il c.d. “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020 art. 103 comma 2) ha previsto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il c.d. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020 art. 81 comma 1) ha escluso il DURC dal novero di tali documenti con validità prorogata. In sede di conversione in legge del Decreto, tuttavia, tale esclusione è stata abrogata.

Con il c.d. “Decreto semplificazioni” (D.L. n. 76/2020 art. 8 comma 10) è stata poi introdotta una norma che stabilisce che, nel caso in cui le stazioni appaltanti debbano verificare la regolarità contributiva ai fini della selezione del contraente o della stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti dal “Decreto Semplificazioni” non opera la proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei DURC in scadenza e non sono considerati efficaci i documenti la cui validità è stata prorogata per effetto del “Decreto Cura Italia”.

A fronte di tale quadro normativo l’INPS, con proprio messaggio n. 2998/2020 (vedi allegato), ha fornito delle modalità operative in relazione alla validità del DURC.

Seguentemente, con D.L. n. 83/2020, è stato prorogato al prossimo 15 ottobre lo stato di emergenza nazionale dovuta a pandemia da COVID-19. Tale Decreto, tuttavia, non considera applicabile lo spostamento al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza alla norma che proroga la validità della regolarità contributiva e quindi i DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 continueranno ad avere validità solo fino al novantesimo giorno successivo al 31 luglio 2020, quindi fino al 29 ottobre 2020 (e non al 31 gennaio 2021).

A fronte di ciò, anche INAIL e C.N.C.E. sono intervenuti sul tema (vedi allegati) commentando la disposizione in questione.

Nel rinviare ai documenti allegati per ogni maggior contenuto, rimaniamo a disposizione e porgiamo con l’occasione i migliori saluti.

circolare 69_20 versione PDF stampabile

69_ Comunicazione CNCE n. 730 e INPS 2998_2020

69_Circolare Inail n. 9466_3ago2020

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