Superbonus 110% – Modalità applicative
Circolari FiscalitàCon la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.24/E e con il Provvedimento Prot. n. 283847/2020, adottati entrambi l’8 agosto scorso, sono stati forniti ulteriori chiarimenti e sono state definite le modalità applicative per l’applicazione del c.d. “Superbonus”.
Con la Circolare 24/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’inclusione tra le spese ammesse al beneficio potenziato anche dei costi per i materiali, di progettazione e per le ulteriori spese professionali.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che, nell’ipotesi di esecuzione di interventi edilizi astrattamente agevolabili sia con il Superbonus (come interventi trainanti), sia con Ecobonus ovvero Bonus Casa, l’interessato può beneficiare, per le spese sostenute, di una sola delle citate agevolazioni, nel rispetto degli adempimenti previsti per il bonus scelto.
Diversamente, qualora vengano eseguiti interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio, cappotto termico ammesso al Superbonus e rifacimento dell’impianto idraulico, rientrante nell’ambito applicativo del Bonus Casa), sono ammessi entrambi i benefici fiscali, a condizione che siano tenute distinte le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specifici previsti per ciascuna detrazione.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato invece definito il Modello di comunicazione (corredato dalle relative Istruzioni) per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, come modalità alternative rispetto all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Il Provvedimento Prot. n.283847/2020 ha infatti confermato la possibilità di optare, mediante specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per la cessione dei bonus o per lo “sconto in fattura” anche per singoli SAL, per un massimo di due nel corso dei lavori (a cui si aggiunge la rata di saldo) e per un importo di ciascuno di essi almeno pari al 30% del valore dell’intervento agevolato.
In particolare, la comunicazione:
- per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità
- per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio
- deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo 2021
- per gli interventi di risparmio energetico è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.
In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
Nel rinviare per i maggiori contenuti ai documenti allegati, porgiamo con l’occasione i migliori saluti.
circolare 76_20 versione PDF stampabile