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Super ed Iper-ammortamento – Le risposte dell’Agenzia delle Entrate

Fiscalità

13 Febbraio 2017 | di Roberta Zatelli

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in risposta ad alcuni quesiti formulati dalla stampa specializzata sulle novità della legge di Bilancio 2017 (art.1, commi da 8 a13, della L. n. 232/2016) per favorire l’acquisto di nuovi beni produttivi fornendo primi chiarimenti sull’applicabilità della proroga, per il 2017, del “superammortamento” al 140% per l’acquisto di nuovi impianti e macchinari e sull’introduzione dell’ “iperammortamento” al 250% per l’acquisto di beni materiali digitali.

L’incentivo consente di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi (in questo modo, l’ammortamento viene calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso. Ad esempio, se un bene ha un costo d’acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d’ammortamento, considerando l’incentivo, è pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l’anno).

Viene inoltre previsto che, per l’acquisto dei beni materiali digitali elencati nell’Allegato A la percentuale d’ammortamento sia pari al 250% (cosiddetto “iperammortamento” che, in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento). Vengono poi agevolati con ammortamento al 140% anche i beni immateriali strumentali compresi nell’Allegato B, acquistati dai beneficiari del cosiddetto “iperammortamento”.

Sia per il “superammortamento” che per l’“iperammortamento”, i beni devono essere acquistati nel 2017, oppure consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione, in quest’ultimo caso, che venga pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d’acquisto entro il 31 dicembre 2017.

– acquisto di un bene materiale digitale con “software integrato”

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il prezzo unitario del bene digitale contiene anche il “software integrato” per il suo funzionamento, l’investimento è agevolato con l’ “iperammortamento” al 250%. Invece, i “software non integrati”, ossia non necessari al funzionamento del bene, sono agevolati, come beni immateriali, con il “superammortamento” al 140% solo se acquistati da coloro che abbiano comprato beni materiali digitali già agevolati con l’ “iperammortamento”;

– momento di acquisto di un bene materiale digitale

Sul punto, viene chiarito che se un bene materiale digitale che ha i requisiti per fruire dell’ “iperammortamento” viene acquistato nel 2016, può beneficiare unicamente della maggiorazione del 40%, tenuto conto che il maxiammortamento del 250% opera solo per gli acquisti di beni digitali effettuati nel corso del 2017.

La maggiorazione del 40% (come “superammortamento”) opera anche nell’ipotesi in cui il bene venga acquistato nel 2016, ma entri in funzione e sia interconnesso nel 2017. In tal caso, il beneficio può essere fruitodal 2017, che coincide con l’anno di entrata in funzione.

Invece, stante l’acquisto nel 2016, non assume rilevanza, ai fini del beneficio, l’eventuale interconnessione nel 2017;

–       acquisto di un bene immateriale (software) nel 2017

Viene confermato che un bene immateriale (software informatico) acquistato nel 2017può essere agevolato con il “superammortamento” al 140%unicamente in favore dei soggetti che abbiano acquistato anche un solobene materialedigitaleagevolato con l’ “iperammortamento” al 250%;

–       definizione di “interconnessione”

L’Agenzia delle Entrate specifica che un bene digitale si considera “interconnesso” quando è in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (di gestione, di progettazione) o esterni (clienti o fornitori), mediante collegamenti che utilizzano linguaggi riconosciuti ed identificabili al livello internazionale;

–       perizia giurata per beni di valore superiore a 500.000 euro

Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la perizia deve essere effettuata per ogni singolo bene acquistato di valore superiore a 500.000 euro.

Circolare 15_17 versione PDF stampabile

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