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Split payment e accertamento IVA : riaddebito alla PA committente

Fiscalità

19 Settembre 2016 | di Roberta Zatelli

La maggiore IVA versata dall’impresa a seguito di adesione all’accertamento può essere comunque addebitata, in via di rivalsa, alla P.A. committente, anche se l’operazione originaria è stata fatturata con applicazione dello “split payment”.

L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la R.M. n.75/E del 14 settembre 2016 (vedi allegato).

La questione nasce da quanto affermato dalla stessa Agenzia nella precedente C.M. 15/E/2015, con la quale è stato tra l’altro precisato che, in presenza di operazioni assoggettate allo split payment, l’addebito di una maggiore IVA alla committente pubblica, rispetto a quella già fatturata (ad esempio, in caso di errata applicazione dell’aliquota del 10% anziché di quella del 22%), deve avvenire attraverso una nota di variazione in aumento della fattura originaria, da emettere anch’essa in regime di “scissione dei pagamenti”.

Tuttavia il suddetto chiarimento generava criticità nel particolare caso disciplinato dall’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, ossia nell’ipotesi in cui l’addebito alla P.A. committente avesse riguardato la maggiore IVA già versata dall’impresa fornitrice all’Erario a seguito di adesione all’atto di accertamento. In tale ipotesi, infatti:

  • per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della P.A. committente, l’impresa avrebbe dovuto in ogni caso versare all’Erario la maggiore IVA accertata,
  • seguendo poi le indicazioni della C.M. 15/E/2015, la medesima impresa avrebbe dovuto addebitare all’Ente committente la maggiore imposta già versata, attraverso una nota di variazione in aumento della fattura originaria, da emettere però in regime di split payment,
  • in adempimento a quest’ultimo meccanismo, la P.A. committente avrebbe dovuto versare anch’essa all’Erario la maggiore IVA addebitatale in via di rivalsa dall’impresa fornitrice.

In pratica, operando in tal modo, la maggiore imposta derivante dall’accertamento sarebbe stata versata due volte all’Erario (prima dall’impresa in fase di adesione all’accertamento e poi dalla committente pubblica in sede di versamento di quanto esposto nella nota di variazione emessa in regime di split payment) e, soprattutto, l’impresa non avrebbe comunque recuperato l’IVA già versata all’Erario, in palese violazione del principio di neutralità dell’imposta.

Proprio per far chiarezza su tale questione, la R.M. 75/E/2016 precisa ora che, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, l’IVA versata all’Erario dal contribuente a seguito di accertamento (ai sensi del citato art. 60, comma 7, del D.P.R.  n. 633/1972) può essere addebitata in via di rivalsa alla P.A. committente, senza applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti”.

In tal modo, la P.A. committente non dovrà versare nuovamente allo Stato la maggiore IVA accertata, esposta nella nota di variazione, ma la corrisponderà al contribuente che potrà così recuperare l’importo pagato in virtù dell’accertamento.

RM-n-75-e-del-14-settembre-2016

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