Soppressione SISTRI – art. 6 del Decreto semplificazioni
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14-12-2018 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 (decreto “semplificazioni”) è già in vigore l’articolo 6 del provvedimento rubricato: “Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”.
Nel citato articolo è precisato che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del D.Lgs.152/2006 (Codice dell’Ambiente) e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi annuali di cui all’articolo 14 -bis del D.Lgs. 78/2009.
Viene, inoltre, previsto che fino alla piena operatività di un nuovo sistema – che sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente – gli operatori devono continuare ad assicurare la tracciabilità dei rifiuti attraverso gli adempimenti “tradizionali”, ossia registro di carico e scarico, formulario dei rifiuti e dichiarazione annuale MUD, come disciplinati dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 205/2010.
La soppressione del Sistri, introdotto nove anni fa e mai entrato pienamente in vigore, era da tempo auspicata dall’Ance e dall’intero comparto industriale, consapevoli della eccessiva complessità ed onerosità di questo sistema per le imprese in assenza di un vero e proprio beneficio in termini ambientali.
Il decreto, peraltro, non fornisce indicazioni su alcuni importanti aspetti legati agli oneri sostenuti negli anni passati in pendenza dell’attuazione del Sistri (quota annuale, costo/installazione/restituzione black box, restituzione chiavette usb, etc.), che potrebbero, però, trovare una soluzione nell’ambito dell’iter parlamentare per la conversione in legge.
Allegato: 65_Decreto legge 135_2018