Sismabonus acquisti – Unità finali ricostruite e inizio procedure autorizzatorie.
FiscalitàUna nuova comunicazione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicabilità del Sismabonus acquisti nell’ipotesi in cui il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
Con la Risposta n. 409 del 10 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate precisa che:
- il Sismabonus acquisti viene riconosciuto (come sostenuto dall’ANCE) anche nell’ipotesi in cui «il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente
- al contrario, il bonus viene escluso, per i futuri acquirenti, in presenza di un titolo edilizio precedente al 1° gennaio 2017, pur in presenza di un successivo “permesso di costruire”, rilasciato nel 2017, ed in mancanza di un parere dell’ufficio tecnico del Comune che attesti «una diversa e successiva (…) data di inizio del procedimento».
Sotto tale profilo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate si è già pronunciata chiarendo che per determinare con esattezza la data di avvio della procedura autorizzatoria nei casi più incerti di procedimenti avviati nel 2016 e integrati nel 2017, è possibile chiedere all’Ufficio tecnico del Comune di attestare la data effettiva di inizio del procedimento (cfr. Risposta n.62 del 19 febbraio 2019).
Ricordiamo nuovamente che:
- a pena di decadenza dal beneficio, occorre depositare, insieme al titolo edilizio abilitativo dei lavori antisismici, l’asseverazione relativa alla classe di rischio sismico[1] precedente all’intervento, e a quella raggiungibile a fine lavori[2] (l’eventuale asseverazione tardiva non consente di usufruire del beneficio);
- l’agevolazione è concessa sino al 31 dicembre 2021 ed è possibile, per l’acquirente, cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta.
All.: 56_Risposta n.409 del 10 ottobre 2019
circolare 56_Sismabonus acquisti – Unità finali ricostruite e inizio lavori
Note:
[1] Allegato B al Decreto MIT n.58 del 28 febbraio 2017.
[2] Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposte n.64 del 19 febbraio 2019.