“Sismabonus acquisti” – Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Circolari FiscalitàCon la Risposta n. 5 del 16 gennaio scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di “Sismabonus acquisti”.
Ricordiamo che il c.d. “Sismabonus acquisti” è una detrazione dall’imposta sul reddito riconosciuta all’acquirente di unità immobiliari, site in zona sismica 1, 2 e 3, che facciano parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, e cedute, entro 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha realizzato gli interventi.
La misura della detrazione è pari al 75%-85% (a seconda del miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico) del prezzo dell’unità immobiliare entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, da ripartirsi in 5 anni. Il beneficiario ha altresì la facoltà di cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta.
Con la citata pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni profili di applicabilità della detrazione in commento:
- Il “Sismabonus acquisti” è riconosciuto anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio che comportino un aumento volumetrico rispetto al preesistente, semprechè le disposizioni normative urbanistiche in vigore lo consentano. Quindi non è necessario che il provvedimento abilitativo dei lavori si riferisca ad interventi di “ristrutturazione edilizia”, così come definiti dall’art.3, co.1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, che non ammettono, nel caso di demolizione e ricostruzione, la variazione di volumetria rispetto all’edificio originario;
- Fermo restando che, per fruire della detrazione, l’alienazione dell’immobile deve avvenire entro i 18 mesi dalla conclusione dei lavori, il “Sismabonus acquisti” può essere fruito anche con riferimento a eventuali acconti, purché il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende far valere la detrazione e siano ultimati i lavori sull’intero fabbricato. In presenza di queste condizioni,pertanto, gli acconti pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, possono essere detratti o nel periodo di imposta in cui sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui è stato stipulato il rogito;
- Se, al momento del rogito, i lavori sull’intero edificio non sono ancora ultimati, la detrazione potrà essere fatta valere solo a partire dall’anno di imposta in cui i medesimi lavori sull’intero fabbricato saranno terminati
- Ciascun acquirente beneficia della detrazione in relazione al proprio atto d’acquisto, e cioè a prescindere dalla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari appartenenti al fabbricato, ma sempre a condizione che i lavori su di esso siano stati ultimati;
- Ai fini della detrazione, non è richiesto che il pagamento delle unità immobiliari debba avvenire tramite bonifico bancario o postale “parlante”.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che anche il beneficiario del “Sismabonus acquisti” può scegliere di non far valere la detrazione in dichiarazione dei redditi e, invece, optare per la cessione del credito all’impresa che ha effettuato gli interventi o ad altri soggetti collegati agli interventi, con le modalità operative stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 660057 del 31 luglio 2019 (vedi nostra circolare 43–19).
Viene, inoltre, precisato che a partire dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile per il beneficiario dell’agevolazione in commento optare per il contributo di pari ammontare anticipato dall’impresa sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, in quanto tale opzione è stata eliminata dalla Legge di Bilancio 2020.