Rinnovato il contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di trento di data 27 febbraio 2018
Circolari Lavoro e previdenzaInformiamo che in data 6 febbraio 2023 è stato sottoscritto tra ANCE Trento e le Organizzazioni sindacali di categoria FeNEAL, FILCA e FILLEA del Trentino, l’Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro CCPL edilizia, scaduto il 27 febbraio 2021.
Illustriamo, di seguito, le principali novità contenute nel suddetto Accordo, rinviando al testo del medesimo, che alleghiamo, per ogni ulteriore dettaglio.
PREMIO DI PROFESSIONALITA’ E PRESENZA OPERAI
Con l’Accordo di data 6 febbraio u.s., il Premio di professionalità e presenza operai di cui all’art. 13 del Ccpl 27 febbraio 2018 è stato aumentato dell’importo di 0,17 euro per ogni ora ordinaria di effettiva prestazione lavorativa.
Tale aumento è stabilito in misura fissa e non varia quindi in ragione del livello di inquadramento dell’operaio.
I nuovi importi relativi al Premio di professionalità e presenza operai si applicano a decorrere dal mese di paga relativo a febbraio 2023.
A differenza di quanto previsto nel testo contrattuale previgente, si è peraltro stabilito che il premio di cui al citato art. 13 venga erogato solo a fronte di una presenza sul posto di lavoro per più di 4 ore, salvo i casi di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore (ad esempio per cause atmosferiche ecc.), per i quali il premio verrà comunque rapportato alle ore di effettiva prestazione lavorativa.
IMPORTO UNA TANTUM
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (il CCPL 2018 è infatti scaduto il 27 febbraio 2021), a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo 6 febbraio 2023, è riconosciuto un importo lordo una tantum di 200,00 euro (duecento), da corrispondere con la retribuzione relativa alla mensilità di febbraio 2023. Ai lavoratori con contratto part-time, l’importo verrà ridotto proporzionalmente in ragione del minore orario di lavoro convenuto contrattualmente.
L’importo non ha incidenza sul trattamento di fine rapporto-TFR.
INDENNITA’ AVANZAMENTO LAVORI IN GALLERIA
Oltre a quanto previsto dall’art. 20 del contratto collettivo provinciale di lavoro 27 febbraio 2018, per i soli lavori in galleria di lunghezza superiore ai 3 km e con fronte di avanzamento distante oltre 1 km dall’imbocco, sono determinate le seguenti indennità, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18.6.2008:
da oltre 1 km e fino a 3 km: 12%
da oltre 3 km e fino a 4 km: 20%
da oltre 4 km: 24%
CARENZA MALATTIA
Nei casi di malattia di durata fino a 12 giorni, il datore di lavoro corrisponde all’operaio e all’apprendista non in prova il trattamento economico giornaliero, per i primi tre giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l’orario normale di lavoro aziendale, tale da assicurare il cento per cento della retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 26, comma 5 del CCNL 18.06.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, limitatamente a 2 eventi di malattia di durata fino a 12 giorni nell’anno solare, per lavoratore.
Dal terzo evento annuo di malattia, al lavoratore non è più dovuto alcun trattamento economico o indennità sostitutiva.
La suddetta disciplina relativa al trattamento di carenza malattia si applica agli eventi morbosi che hanno avuto inizio a decorrere dal 1 febbraio 2023, o successivamente; per quelli, invece, che hanno avuto inizio in data antecedente il suddetto termine, continua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 10 del CCPL edilizia 27 febbraio 2018, lettera A) punti 1. e 2. (prestazione diretta al lavoratore erogata da parte della Cassa edile di Trento).
Relativamente al 2023, il conteggio degli eventi di malattia di durata fino a 12 giorni avviene considerando quelli che hanno avuto inizio dal 1 febbraio 2023, o successivamente fino al 31 dicembre 2023.
In forza dell’Accordo stipulato il 7 febbraio 2023 tra ANCE Trento e l’Associazione Artigiani del Trentino l’impresa che, in base a quanto previsto dalla nuova disciplina sulla carenza malattia, corrisponda al lavoratore il relativo trattamento economico come sopra definito, può chiederne il rimborso alla Cassa edile di Trento secondo i termini e le modalità che saranno stabiliti e comunicati dalla Cassa edile stessa.
Allegati:
Accordo rinnovo CCPL 06 febbraio 2023
Circolare 8_23 versione PDF stampabile