Rimborsi prioritari riconosciuti anche per crediti IVA derivanti da servizi su edifici
FiscalitàConsiderato l’avvicinarsi del termine entro cui chiedere a rimborso l’eccedenza di credito IVA relativa al secondo trimestre 2016, ricordiamo che, in base alle previsioni di cui al D.M. 29 aprile 2016, la possibilità di avvalersi dei rimborsi in via prioritaria è stata estesa anche per le imprese che effettuano prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, ovvero operazioni effettuate col meccanismo del “nuovo reverse charge” introdotto dal 1° gennaio 2015.
L’estensione si applica a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell’anno di imposta 2016. Dunque il beneficio vale per tutte le istanze di rimborso presentate mediante modello TR entro il termine del 22 agosto 2016.
Restano immutate le altre condizioni fissate dall’art. 2 comma 2 del D.M. 22 marzo 2007, in base al quale il rimborso in via prioritaria è riconosciuto ai soggetti passivi che:
– svolgono l’attività da almeno 3 anni;
– richiedono a rimborso un’eccedenza di credito IVA detraibile di importo almeno pari a 3.000 Euro (nel caso di rimborsi trimestrali);
– richiedono a rimborso un’eccedenza detraibile di importo pari almeno al 10% dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo di riferimento (trimestre aprile – giugno 2016, nel caso in esame).
Con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.