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Rimborsi IVA – Nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Fiscalità

04 Agosto 2016 | di Roberta Zatelli

L’Agenzia delle Entrate nella recente Comunicazione Ministeriale n. 33/E del 22 luglio 2016 (vedi allegato) ha stabilito che può ottenere il rimborso del credito IVA senza prestare garanzia il contribuente che, anche successivamente alla presentazione dell’istanza di rimborso, provvede spontaneamente a versare quanto richiesto nell’avviso di accertamento oppure aderisce ad uno degli istituti di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione).

Come noto, l’obbligo di prestazione della garanzia ricorre limitatamente ai rimborsi dei crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro, laddove siano riscontrate situazioni di rischio, tra cui avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

  • al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro,
  • al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro,
  • all’1 % degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

La pronuncia assume particolare rilevanza poiché il tema dei rimborsi IVA coinvolge le imprese di costruzioni, in misura maggiore rispetto agli altri settori produttivi, a causa del fisiologico e permanente credito IVA, generato da un “cronico differenziale positivo” tra I’IVA a credito (relativa all’IVA assolta sugli acquisti effettuati dall’impresa ad aliquota piena) e l’IVA a debito (relativa all’IVA corrisposta all’impresa dai propri acquirenti o committenti, spesso ad aliquota ridotta).

Sul punto, l’Agenzia conferma che, quando la pretesa erariale è rideterminata per effetto di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione, anche successivamente all’istanza di rimborso, il raffronto tra l’imposta dichiarata e quella accertata va eseguito con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati.

Viene riconosciuta invece, a differenza di quanto espresso in passato, la possibilità di ottenere l’importo del credito IVA chiesto a rimborso senza prestare garanzia al contribuente che versi integralmente quanto richiesto nell’avviso d’accertamento anche attraverso l’adesione agli istituti di definizione agevolata.

La circolare in commento fornisce, inoltre, ulteriori indicazioni tra le quali si segnalano in particolare quelle relative ai pagamenti rateizzati delle cartelle erariali e di quelli derivanti dall’utilizzo degli istituti di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione).

Sul punto, viene chiarito che le rate non ancora pagate non devono essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l’omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.

Allegato: CM 33/E del 22 luglio 2016

Circolare 54/2016 versione pdf stampabile

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