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R.E.N.T.Ri. – Chiarimenti in merito agli obblighi di iscrizione e gestione dei rifiuti in vista della scadenza del 13 febbraio 2026

Circolari Normativa tecnica e ambiente

Indicazioni operative relative al R.E.N.T.Ri, il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, in considerazione dell’imminente scadenza del 13 febbraio 2026

20 Gennaio 2026 | di Diego Geronazzo

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni per confermare alcune indicazioni operative relative al R.E.N.T.Ri, il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, in considerazione dell’imminente scadenza del 13 febbraio 2026, data a decorrere dalla quale vige l’obbligo di iscrizione anche per le imprese con meno di dieci dipendenti, ove ricorrano i presupposti normativi.

Ricordiamo che sono obbligati ad iscriversi al R.E.N.T.Ri:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

I soggetti obbligati sono tenuti ad iscriversi nella Sezione Anagrafica “Operatori” del R.E.N.T.Ri.

I soggetti non obbligati all’iscrizione dovranno comunque registrarsi nella Sezione Anagrafica “Produttori di rifiuti non iscritti”, al fine di poter continuare a gestire il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi mediante il FIR in formato cartaceo, vidimato digitalmente secondo le modalità previste all’art. 6, comma 2, del D.M. n. 59/2023.

In particolare, non sono obbligate all’iscrizione al R.E.N.T.Ri., indipendentemente dal numero di dipendenti, le imprese che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione o da attività di scavo.

Pertanto, un’impresa che svolga attività edile di costruzione o di scavo e che non produca rifiuti pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti, potrà limitarsi alla sola registrazione al R.E.N.T.Ri e continuare, anche dopo il prossimo 13 febbraio, a trasportare i propri rifiuti non pericolosi mediante FIR in formato cartaceo vidimati digitalmente, senza obbligo di utilizzo del registro di carico e scarico digitale sulla piattaforma R.E.N.T.Ri o di emissione di di FIR digitali.

Qualora, nel corso della propria attività, un’impresa edile, non iscritta al R.E.N.T.Ri. dovesse produrre rifiuti pericolosi, in tale occasione sarà tenuta a procedere all’iscrizione al R.E.N.T.Ri, con obbligo di tenuta del nuovo Registro di Carico e Scarico elettronico tramite la piattaforma R.E.N.T.Ri.

Il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti in cantiere o in sede dell’impresa dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • essere affidato ad un soggetto autorizzato;
  • essere accompagnato da FIR in formato digitale, che potrà essere emesso dall’impresa produttrice del rifiuto o da soggetto incaricato del trasporto. In quest’ultima ipotesi, il vettore, una volta giunto presso il luogo di carico del rifiuto pericoloso, provvederà a far apporre la firma digitalmente al produttore del rifiuto mediante l’App del R.E.N.T.Ri.

Segnaliamo che il prossimo 4 febbraio alle ore 10:00 ANCE ha organizzato un webinar dedicato al R.E.N.T.Ri., visibile on line sul link https://ance-it.zoom.us/j/84298259910?pwd=xEKeonIoXcGrAkp62X96Z490ZU6bWU.1.

 

 

Allegato: Circolare 05_26 versione PDF stampabile

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