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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge n. 36/2017 che proroga i termini per la rottamazione delle cartelle

Fiscalità

04 Aprile 2017 | di Roberta Zatelli

Come noto, l’art. 6 del D.L. n. 193/2016 (c.d. “Decreto fiscale”), permette di accedere alla  nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori. Si tratta dei carichi inclusi nei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, e delle somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazioni degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali.

In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio.

Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale e previdenziale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.

Comunichiamo ora che è stato pubblicato il nuovo Decreto Legge 27 marzo 2017, n. 36, recante la “Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione”. Il Decreto è entrato in vigore il 29 marzo scorso.

Si prevede la definitiva proroga al 21 aprile 2017, più volte annunciata, del termine per presentare le istanze ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali, originariamente previsto per il 31 marzo 2017 nonché la proroga al 15 giugno 2017 della data, precedentemente fissata al 31 maggio, entro la quale l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente che ha presentato le suddette istanze, l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità applicative per accedere a tale nuova procedura e sul sito internet www.gruppoequitalia.it è disponibile l’apposito modello che potrà essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o PEC) riportati sul modello stesso.

25_ DL 36_2017

Circolare 25_17 versione PDF stampabile

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