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Pubblicato in Gazzetta il Decreto sulle c.d. “categorie superspecialistiche”.

Appalti

12 Gennaio 2017 | di Roberta Zatelli

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 relativo al “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Le categorie che il Decreto individua quali “superspecialistiche” sono le seguenti:

a) OG 11 Impianti tecnologici; b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; m) OS 18-B Componenti per facciate continue; n) OS 21 Opere strutturali speciali; o) OS 25 Scavi archeologici; p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; q) OS 32 Strutture in legno.

La novità consiste nell’inserimento all’interno delle c.d. “superspecialistiche” delle categorie OS 12 – B Barriere paramassi, fermaneve e simili e OS 32 -Strutture in legno.

Con l’entrata in vigore del Decreto in questione, che avverrà il 19 gennaio prossimo,  diventeranno quindi operative le norme (applicabili anche in Provincia di Trento) del nuovo Codice appalti sul tema, ovvero:

– l’art. 105 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede, qualora queste categorie superino il 10 per cento (e non più il 15) dell’importo totale dei lavori, la subappaltabilità di esse non oltre il 30 per cento del loro importo

– l’art. 89 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede l’impossibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per queste categorie qualora superino il 10 per cento dell’importo totale dei lavori.

Il Decreto fa poi un’importante precisazione: il 30 per cento subappaltabile di tali categorie non viene computato ai fini del conteggio della quota totale subappaltabile dell’intero appalto (30 per cento del totale di contratto).

04_DM 248_2016

Circolare 04_17 versione PDF stampabile

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