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Pubblicato il Decreto c.d. “Sblocca Cantieri”

Appalti

23 Aprile 2019 | di Roberta Zatelli

E’ stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 32/2019 recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” – c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”.

Il Decreto, che ha apportato numerose modifiche alla disciplina degli appalti pubblici, è entrato in vigore il 19 aprile 2019.

Precisiamo che, per quanto riguarda gli appalti in provincia di Trento, molte delle modifiche apportate dal D.L. “Sblocca Cantieri” sono state recepite tramite un apposito disegno di legge che deve, tuttavia, essere ancora discusso in Consiglio provinciale.

Di seguito illustriamo quindi le modifiche più significative apportate dal Decreto alla normativa nazionale.

ESTENSIONE PERIODO DOCUMENTABILE PER LA QUALIFICAZIONE SOA (art. 1 comma 1 lett. p) n. 3 del D. L. n. 32/2019)

Il Decreto estende il periodo per la comprova dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa per il conseguimento dell’attestazione SOA dai dieci ai quindici anni antecedenti il contratto con la SOA.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (art 1 comma 1 lett. f), s) e t) del D. L. n. 32/2019)

Il Decreto innalza dagli attuali 2 milioni di Euro fino alla soglia comunitaria, la possibilità per le Amministrazioni di ricorrere al criterio del massimo ribasso con obbligo di effettuare l’esclusione automatica delle offerte anomale se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 10.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria l’offerta economicamente più vantaggiosa viene consentita solo previa motivazione e viene eliminato il tetto massimo del 30% al punteggio dell’elemento prezzo.

Per quanto riguarda le soglie di anomalia, il Decreto modifica il meccanismo “antiturbativa” (che prevedeva il sorteggio tra 5 possibili formule) prevedendo 2 formule, scelte in base al numero delle offerte ammesse (se superiore o inferiore a 15). Per il dettaglio delle formule in questione si rinvia all’art. 1 comma 1 lett. t) del Decreto allegato.

PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (art. 1 comma 1 lett. f) e comma 2 del D.L. n. 32/2019)

Nella fascia di importo compreso tra 40.000 e 200.000 Euro il Decreto prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con consultazione di almeno 3 operatori economici.

Dai 200.000 Euro alla soglia comunitaria viene invece previsto l’obbligo della procedura aperta con esclusione automatica delle offerte anomale se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 10.

Queste ultime modifiche sostituiscono le previsioni, abrogate dallo “Sblocca Cantieri”, della Legge di bilancio 2019 che aveva introdotto in via transitoria fino al 31/12/2019 la gara con 10 ditte nella fascia tra i 150.000 e i 350.000 Euro e la gara a tre ditte nella fascia tra i 40.000 e i 150.000 Euro.

SUBAPPALTO (art. 1 comma 1 lett. v) del D.L. n. 32/2019)

Il Decreto abroga finalmente l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara e il divieto di affidare in subappalto ad altro soggetto concorrente alla medesima gara.

Per quanto riguarda la quota massima subappaltabile il Decreto innalza la percentuale dal 30 al 50% dell’importo dell’appalto ma la scelta, nell’infelice formulazione della norma, sembra rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Con riferimento in particolare alla quota parte subappaltabile ricordiamo che la nostra legge provinciale (art. 26 L.P. n. 2/2016) rinvia direttamente alla normativa nazionale e quindi l’estensione al 30 al 50 % è direttamente applicabile anche in provincia di Trento per bandi e lettere di invito di data successiva al 19 aprile 2019.

INVERSIONE APERTURA DELLE OFFERTE E VERIFICA DEI REQISITI (art. 1 comma 1 lett. f) del D.L. n. 32/2019)

Il Decreto introduce la possibilità per le Amministrazioni, che però lo devono esplicitare nei bandi e solo in caso di appalti sotto – soglia comunitaria, di aprire le buste contenenti le offerte economiche prima della verifica dei requisiti in capo ai concorrenti. Tale possibilità pare ammessa sempre che venga effettuata poi una verifica a campione sui partecipanti, oltre che sull’aggiudicatario, dopo la determinazione della soglia di anomalia, con eventuale ricalcolo della stessa.

MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 1 comma 1 lett. n)

Il Decreto introduce la possibilità per l’Amministrazione di escludere l’operatore economico nel caso in cui la stessa stazione appaltante venga a conoscenza e possa dimostrare che il concorrente non è in regola con gli obblighi fiscali o contributivi anche se tali violazioni sono non definitivamente accertate. Tuttavia la misura non vale se l’impresa dimostra di aver ottemperato pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante o nel caso il debito sia estinto prima del termine per la presentazione dell’offerta.

Il Decreto abroga la previsione che prevedeva l’esclusione dell’impresa principale per condanna definitiva o richiesta di applicazione della pena su richiesta o mancanza/perdita dei requisiti di un subappaltatore.

Viene estesa la portata della norma che individua i soggetti in capo ai quali va verificata l’assenza di cause di esclusione prevedendo che vi rientri il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci “pari o inferiore a quattro” (la formulazione precedente era “società con meno di quattro soci”).

Il Decreto definisce inoltre con maggiore chiarezza il periodo di esclusione dalle gare di appalto in caso di illecito professionale e risoluzione del contratto in danno. Sono tre anni dalla data di accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data della sentenza non più impugnabile.

PARTECIPAZIONE ALLE GARE NEL CASO DI CRISI DI IMPRESA (art. 2 del D.L. n. 32/2019)

Il Decreto anticipa l’entrata in vigore di alcune modifiche introdotte dal nuovo Codice sulle crisi di impresa al Codice dei contratti e stabilisce il divieto per le imprese in stato di fallimento di partecipare a nuove gare.

In caso di ricorso all’istituto del c.d. “interpello”, con conseguente scorrimento della graduatoria, rimane fermo l’obbligo di affidare alle medesime condizioni proposte dall’originario affidatario in sede di offerta.

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Nel rinviare, per i maggiori contenuti al testo di legge allegato, facciamo riserva di ritornare sull’argomento in futuro, tenuto conto dell’ampiezza del testo normativo nonché per dare tempestiva notizia del recepimento delle modifiche in provincia di Trento.

26_DL 32_2019 Sblocca Cantieri

circolare 26_19 versione pdf stampabile

 

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