Pubblicata la legge provinciale di assestamento di bilancio: importanti novità per gli appalti pubblici di interesse provinciale
Circolari AppaltiÈ stata pubblicata sul numero straordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 dell’8 agosto 2023 la L.P. n. 9/2023 recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 – 2025”.
Tale norma di legge apporta modifiche importanti alla legislazione provinciale in materia di appalti pubblici attuando una prima armonizzazione della stessa con le norme del nuovo Codice appalti nazionale (D. Lgs.n. 36/2023) entrato in vigore lo scorso 1°aprile e diventato operativo con il 1° luglio 2023.
Di seguito provvediamo a illustrare le novità di maggior rilevo procedendo per singoli istituti, precisando che le stesse si applicheranno ai bandi e alle lettere di invito pubblicati successivamente al 15 settembre 2023.
– Elenco degli operatori economici da invitare alle gare e rotazione degli inviti (modifica dell’art. 19 della L.P. n. 2/2016 e abrogazione dell’art. 54 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012)
La legge di assestamento modifica l’articolo 19 della L.P. n. 2/2016 in materia di elenco degli operatori economici rinviando a un futuro regolamento la disciplina delle modalità di costituzione, tenuta e revisione dello stesso, prevedendo una distinzione per categoria e fascia di importo, nonché i criteri di scelta dei soggetti da invitare. Fino alla data di emanazione di tale regolamento continuerà ad applicarsi la versione previgente dell’articolo.
La legge di assestamento abroga poi l’art. 54 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012 che conteneva le regole per la rotazione degli inviti in base alle fasce di importo dell’appalto e in base alle categorie SOA dell’appalto. Tuttavia, tale abrogazione produrrà il suo effetto solo a far data dall’adeguamento che dovrà essere apportato alle Linee guida PAT sulla rotazione.
– Abrogazione delle semplificazioni per il controllo sul possesso dei requisiti (abrogazione degli articoli 22 e 25ter della L.P. n. 2/2016)
Viene abrogato l’articolo 22 della L.P. n. 2/2016 che prevedeva le semplificazioni in ordine al controllo della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara d’appalto. I controlli, infatti, venivano eseguiti solo in capo al soggetto aggiudicatario, lasciando un controllo a campione sugli altri partecipanti alla procedura di gara.
Viene abrogato anche l’art. 25 ter della stessa legge provinciale che prevedeva la semplificazione consistente nella possibilità per le Amministrazioni di procedere con la stipula del contratto decorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione.
– Subappalto (abrogazione dell’art. 26 della L.P. n. 2/16 e dell’art. 42 della L.P. n. 26/93) e Varianti (abrogazione dell’art. 27 della L.P. n. 2/16 e dell’art. 51 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012)
Viene interamente abrogata la norma provinciale in materia di subappalto. L’istituto rientra quindi tra quelli interamente disciplinati dalla norma nazionale del nuovo Codice.
Al riguardo non è chiaro se sarà applicabile in provincia di Trento anche il limite massimo subappaltabile della categoria prevalente che, nel nuovo Codice nazionale, è pari al 49%.
Sul tema la nostra Associazione si è già fatta parte attiva invitando la PAT a mantenere la posizione assunta a suo tempo con la circolare APAC del 1° luglio 2021 che prevedeva la non applicazione a livello provinciale di quel passaggio normativo.
La legge di assestamento abroga anche la disciplina provinciale in materia di varianti, che ricalcava già, comunque, quella statale. Anche per questo istituto si applicherà interamente la disciplina nazionale.
– Correntezza delle retribuzioni (modifica dell’art.- 33 della L.P. n. 2/2016) e Tutela dei lavoratori (parziale abrogazione dell’art. 43 della L.P. n. 26/93)
La norma provinciale che ha introdotto il controllo sulla correntezza delle retribuzioni (art. 33 della L.P. n. 2/2016) viene modificata aggiungendo che la verifica della correntezza va effettuata “anche in relazione al costo della manodopera e al contratto collettivo”. Non si comprende al momento se tali aggiunte comporteranno l’ampliamento del raggio di esecuzione delle verifiche che fino ad oggi si sono limitate al controllo della corrispondenza tra dati del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) e bonifici versati ai dipendenti.
Viene abrogata inoltre la norma (art. 43 comma 1 della L.P. n. 26/1993) che prevedeva l’obbligo per tutti i dipendenti impiegati sui cantieri pubblici che eseguono lavorazioni edili di applicare le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore edile, compresa l’iscrizione alla cassa edile se prevista dal contratto collettivo applicato.
Subiscono un’abrogazione anche i commi da 2 a 10 dell’art. 43 che disciplinavano la gestione dei casi di irregolarità del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore.
Tali abrogazioni, tuttavia, avranno effetto solo a partire da quando verrà modificato il regolamento attuativo dell’art. 33 L.P. n. 2/2016 in materia di correntezza.
Su questo punto precisiamo che, dai confronti che la nostra Associazione ha avuto con la PAT, ci è stata manifestata l’intenzione di riprendere i passaggi abrogati all’interno di una regolamentazione successiva (Linee Guida o Capitolato tipo).
– Collaudo (modifica dell’art. art 25 della L.P. n. 26/1993)
La norma dell’art. 25 della L.P. n. 26/1993, che prevedeva la possibilità di procedere con il certificato di regolare esecuzione al posto del collaudo negli appalti di importo fino a 1 milione di Euro, viene modificata estendendo tale possibilità fino alla soglia comunitaria, esattamente come previsto anche nel nuovo Codice nazionale.
– Anticipazione contrattuale (modifica dell’art. 46 bis della L.P. n. 26/1993)
La norma provinciale in materia di anticipazione contrattuale mantiene invariata la percentuale del 5% riconoscibile come anticipo, viene tuttavia modificata aggiungendo un comma che stabilisce che la Stazione appaltante può prevedere nel bando un incremento dell’anticipazione del prezzo entro il limite previsto dalla normativa statale (ricordiamo che la norma statale arriva fino a un massimo del 30%).
– Metodo M.E.S. con esclusione automatica delle offerte anomale (parziale abrogazione dell’art. 63 bis del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012 e abrogazione dell’Allegato N bis del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012)
Viene modificato l’art. 63 bis del regolamento attuativo provinciale che disciplinava l’obbligo di presentare offerta tramite analisi dei prezzi in caso di appalti tra i 500.000 Euro e la soglia comunitaria. Tale obbligo viene ora esteso anche oltre alla soglia comunitaria. Vengono inoltre abrogati tutti i commi di tale articolo che disciplinavano l’esclusione automatica per gli appalti indetti con il criterio del prezzo in base agli indicatori di cui all’Allegato N bis, che viene anch’esso abrogato interamente. Viene quindi meno il c.d. “Metodo MES con esclusione automatica”.
– Rinegoziazioni per caro materiali (modifica dell’art. 35 della L.P. n. 6/2022)
La norma sull’assestamento di bilancio estende anche al 2024 il meccanismo della rinegoziazione di cui al comma 4 dell’art. 35 della L.P. n. 6/2022 che prevedeva per appalti indetti prima del 18 giugno 2022 la possibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali ai sensi delle Linee guida PAT.
Tuttavia, a differenza della versione del disegno di legge precedente all’approvazione del Consiglio provinciale, la versione definitiva della legge non estende le rinegoziazioni provinciali agli appalti indetti dopo il 18 giugno 2022 per i quali è stata prevista l’applicazione dell’art. 29 del Decreto “Sostegni ter”. Tali appalti, quindi, restano in attesa dell’emanazione delle rilevazioni ministeriali previste dal Decreto.
Viene inoltre precisato che sia la rinegoziazione che l’applicazione dell’art. 29 del “Decreto Sostegni ter” non valgono per gli appalti banditi dal 15 settembre 2023 in poi per i quali, se ne desume, dovrebbe trovare applicazione la norma del nuovo Codice appalti che prevede un aggiornamento prezzi sulla base degli indici che rileverà ISTAT.
Nel rinviare per i maggiori contenuti al testo della legge allegato alla presente circolare, ricordiamo che prossimamente organizzeremo un apposito incontro illustrativo avente ad oggetto le novità nazionali e provinciali in materia di appalti del quale non mancheremo di darvi notizia.