Chiudi

Piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti – Obbligo di inoltro informazioni al Prefetto.

Circolari

09 Ottobre 2019 | di Diego Geronazzo

Come noto(1), la Legge 132/2018(2) contiene un nuovo articolo 26-bis, in vigore dal 4 dicembre 2018, che prevede l’obbligo di predisporre:

  • un Piano di emergenza interna (PEI) per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti in capo ai gestori degli impianti (entro il 5 marzo 2019);
  • un Piano di emergenza esterna (PEE), da parte del Prefetto (per il Trentino Commissario del Governo) sulla base di una serie di informazioni che sono tenuti ad inviare i gestori degli impianti.

Un apposito gruppo di lavoro coordinato dal Commissariato del Governo ha messo a punto il testo di una comunicazione con relative schede tecniche da utilizzare da parte dei soggetti tenuti ad adempiere all’obbligo di invio di tali comunicazioni, sulla base di quanto previsto dalla circolare ministeriale 3058/2019(3).

Il documento è scaricabile al seguente link:

http://www.prefettura.it/trento/contenuti/Comunicazione_ai_sensi_art._26_bis_d.l._4_10_2018_e_della_cicolare_ministeriale_del_13_febbraio_2019-7523630.htm.

Il documento va redatto per ogni impianto di stoccaggio o trattamento di rifiuti e inoltrato tramite PEC dal Gestore al Commissariato del Governo di Trento all’indirizzo: protocollo.comgovtn@pec.interno.it.

 

Note:

(1)      Vedi nostra circolare n. 20 del 13 marzo 2019

2)       Legge di conversione del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113.

 (3)     circolare 13 febbraio 2019 n. 3058 “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132 – Prime indicazioni per i gestori degli impianti”.

All:circolare 54_Piano di emergenza esterna per impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti Obblighi comunicazione Prefetto

Per continuare a leggere questo articolo