Patente a crediti – Pubblicati regolamento attuativo e modalità operative
Circolari Appalti Normativa tecnica e ambiente Sicurezza sul lavoro e privacyFacciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 21 del 30 maggio 2024, con la quale abbiamo dato notizia della nuova normativa in materia di patente a crediti, per informare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 recante il Regolamento attuativo di tale nuovo istituto.
Tale Decreto definisce le modalità di presentazione della domanda di rilascio della patente a crediti, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
In data 23 settembre 2024, inoltre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) ha emanato una circolare operativa recante le prime indicazioni per l’entrata in vigore della patente a crediti.
Ricordiamo che il nuovo obbligo scatta a partire dal prossimo 1° ottobre.
Di seguito procediamo ad illustrare i contenuti più significativi di entrambi i sopra richiamati provvedimenti.
- SOGGETTI TENUTI AL POSSESSO DELLA PATENTE
Sono soggetti all’obbligo della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Sono altresì escluse dal novero dei soggetti tenuti all’obbligo tutte le imprese in possesso di attestazione SOA con classifica pari o superiore alla III. In relazione a tale esclusione, l’ANCE ha espresso l’orientamento secondo il quale per l’esenzione è sufficiente essere qualificati in classifica III o superiore a prescindere dalla categoria SOA.
- MODALITA’ DELLA RICHIESTA (art. 1 del D.M. n. 132/2024)
I soggetti interessati devono presentare, a partire dal 1° ottobre prossimo, domanda per il rilascio della patente tramite il portale dell’I.N.L. (https://servizi.ispettorato.gov.it/).
I requisiti per la richiesta sono i seguenti:
- iscrizione alla C.I.A.A.</strong>;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico Sicurezza;
- possesso del U.R.C. in corso di validità;
- possesso del V.R. nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (D.U.R.F.), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del S.P.P., nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui sopra è attestato mediante autocertificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Nel caso di dichiarazioni non veritiere accertate in via definitiva in sede di controllo successivo al rilascio, l’Amministrazione provvede alla revoca della patente.
La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa, anche per il tramite un soggetto delegato, inclusi i consulenti del lavoro. All’esito della presentazione della domanda, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’I.N.L.
La circolare I.N.L. ha introdotto poi un periodo transitorio stabilendo che, in fase di prima applicazione, è possibile presentare, utilizzando un apposito fac-simile (v. allegato) un’autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti richiesti inviandola alla PEC dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it . Tale trasmissione ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola comunque l’impresa a presentare la domanda per il rilascio della patente tramite portale I.N.L. Detta autodichiarazione può essere presentata anche prima del 1° ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della sola PEC, essendo indispensabile aver fatto richiesta tramite il portale.
- CONTENUTI DELLA PATENTE (art. 2 del D.M. n. 132/2024)
Sulla patente saranno disponibili le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del Testo Unico Sicurezza;
g) eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Testo Unico Sicurezza.
Con un futuro provvedimento dell’I.N.L. saranno individuate le modalità con cui potranno accedere alle informazioni sopra elencate le P.A., i R.L.S. e i R.L.S.T., gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, il responsabile dei lavori e i C.S.E.
Ai contenuti della patente potranno accedere anche i soggetti che intendono affidare lavori ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei. Ciò significa che anche l’appaltatore potrà accedere ai dati del proprio subappaltatore.
Con riferimento alle informazioni relative ad eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o provvedimenti definitivi da cui derivino decurtazioni, queste sono conservate per un tempo non superiore a cinque anni dall’iscrizione sul portale.
- ATTRIBUZIONE DEI CREDITI (art. 4 del D.M. n. 132/2024)
La patente ha un punteggio massimo di cento crediti, che possono essere riconosciuti nelle seguenti categorie:
- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi</strong>;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per attività, investimenti o formazione.
- DECURTAZIONE DEI CREDITI (Allegato 1 bis)
Le decurtazioni dei crediti sono correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Per provvedimenti definitivi si intendono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzioni divenute definitive. I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione è consentito quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto (di appalto o subappalto).
Con specifico riferimento al requisito della formazione dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro, la patente è revocata in caso di grave omissione della formazione prescritta dal Testo Unico Sicurezza, ove accertata in via definitiva.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
- SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE (art. 3 del D.M. n. 132/2024)
Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’I.N.L territorialmente competente ed è obbligatorio nel caso del verificarsi di infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso.
Per i maggiori contenuti del regolamento e della circolare operativa dell’Ispettorato rinviamo alla documentazione allegata.