Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 6 maggio 2020 – Nuove disposizioni per appalti pubblici di interesse provinciale.
Circolari AppaltiCon propria ordinanza del 6 maggio scorso, il Presidente della PAT ha fornito nuove indicazioni in materia di procedure di gara ed esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale. Di seguito provvediamo ad illustrare quelle di maggior interesse.
Termini per la presentazione delle offerte e per la stipula dei contratti
L’ordinanza in questione estende fino al 23 maggio 2020 la sospensione, già stabilita dall’ordinanza del 27 marzo scorso (vedi nostra circolare n. 31 del 30 marzo 2020), dei termini relativi alla:
– presentazione dell’offerta per gare in corso il cui termine non è ancora scaduto;
– presentazione dei documenti necessari per la stipula dei contratti relativi a lavori già aggiudicatisottoscrizione dei contratti di appalto, a meno che l’impresa non possa firmare digitalmente. A tal proposito, l’ordinanza stabilisce che i nuovi contratti dovranno essere sottoscritti prioritariamente tramite firma digitaleultimazione dei lavori.
L’ordinanza fornisce comunque alle Amministrazioni la possibilità di riprendere le procedure di gara sospese anche prima del 23 maggio 2020, comunicando il nuovo termine di presentazione delle offerte ai concorrenti.
Non subiscono alcuna sospensione, invece, le procedure di gara indette dopo la data di tale ultima ordinanza, ovvero successivamente al 6 maggio 2020.
Sopralluoghi obbligatori
L’ordinanza prevede che le Amministrazioni prevedano il sopralluogo obbligatorio solamente nei casi in cui questo sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta.
Costi della sicurezza e aggiornamento dei PSC
L’ordinanza prevede la necessità dell’aggiornamento dei Piani di sicurezza e coordinamento (PSC) e dei Piani Operativi della Sicurezza (POS) in conseguenza dell’applicazione delle vigenti misure contenute nei protocolli provinciali e statali in materia.
Stabilisce inoltre che, fino a diversa disposizione provinciale o statale, i costi diretti derivanti dall’applicazione di tali misure siano riconosciuti alle imprese quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in un intervallo compreso tra l’1% e il 4% sulla base di specifico computo e dell’importo a base di affidamento.
Aggiornamento dei progetti
L’ordinanza stabilisce che i progetti non ancora approvati alla data del 6 maggio 2020 debbano essere integrati prevedendo il riconoscimento dei costi diretti dell’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. Coerentemente andrà adeguato il contenuto dei capitolati e dei contratti.
I progetti già approvati alla data del 6 maggio 2020 per i quali non sia ancora stato stipulato il relativo contratto, saranno automaticamente integrati con tale obbligo e con una clausola contrattuale che prevede il riconoscimento dei maggiori costi.
Esclusione di penali, richieste di indennizzi e risarcimenti
L’ordinanza stabilisce che, per i contratti stipulati prima del 6 maggio 2020, l’emergenza COVID-19 sarà valutata quale causa di forza maggiore. Sarà quindi giustificato il ritardo nell’esecuzione delle opere e sarà esclusa, di conseguenza, l’applicazione delle penali da parte delle Amministrazioni.
Al punto 8 dell’ordinanza è inoltre stabilito che l’emergenza sanitaria in atto esclude la richiesta di indennizzi o risarcimenti da parte dell’aggiudicatario.
Nel rinviare per i maggiori contenuti al testo dell’allegata ordinanza, rimaniamo a disposizione e porgiamo con l’occasione i migliori saluti.