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Nuova rateazione dei debiti fiscali – Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Fiscalità

10 Ottobre 2016 | di Roberta Zatelli

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al c.d. “Decreto Enti locali” che, come noto, ha riaperto i termini per ottenere una nuova dilazione di pagamento, a favore dei contribuenti decaduti da precedenti piani di rateazione (periodo 16/10/2015-01/07/2016), derivanti dal ricorso a strumenti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione od omessa impugnazione).
Le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione, da cui i contribuenti siano decaduti alla data del 1° luglio 2016, possono infatti essere nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).

Al riguardo, con Circolare n. 41/E del 3 ottobre scorso (vedi allegato) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– la riammissione nei termini non è prevista per coloro che sono decaduti dalla rateazione a seguito di conciliazione e accordi di mediazione, ovvero agli istituti deflativi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. 546/1992. Diversamente, rientrano nell’ambito applicativo del beneficio le decadenze relative ad: accertamenti con adesione ed acquiescenza, adesione ai processi verbali di constatazione (PVC) e adesione agli invitidomanda di ammissione, che va presentata a pena di decadenza entro il 20 ottobre, va redatta in carta semplice e può essere trasmessa non solo mediante consegna diretta o posta raccomandata, ma anche tramite PEC.

Inoltre, nella suddetta domanda bisogna indicare l’atto da cui si è decaduti, nonché il numero di rate in cui si vuole pagare il debito.

– l’Agenzia delle Entrate, verificata la sussistenza dei requisiti per la riammissione, comunica l’importo della prima rata, che il contribuente deve provvedere a versare entro 60 giorni dalla comunicazione stessa.

68-bis_c-m-41-e-del-03-ottobre-2016

circolare-68_16-versione-pdf-stampabile

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