Modifiche introdotte dal Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 sull’ invio della Notifica Preliminare ex art. 99 del D.Lgs. 81/2008.
CircolariIl Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (Gazzetta ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018), è entrato in vigore il 5 ottobre scorso.
Il decreto, volto tra l’altro a fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso nonché alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, ha introdotto modifiche anche al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro).
In particolare, con riferimento alla notifica preliminare, dal 5 ottobre scorso, a seguito della modifica apportata dall’articolo 26 del decreto legge, il committente (o il responsabile dei lavori), pubblico o privato, dovrà inviare la notifica preliminare, prima dell’inizio dei lavori, oltre che alla ASL (per la provincia di Trento l’Uopsal) ed alla direzione provinciale del lavoro, anche al prefetto (per la provincia di Trento al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento via Piave 1 TRENTO)
L’articolo 99 prevede che l’invio a tali soggetti debba essere effettuato anche in caso di aggiornamenti dei contenuti della notifica stessa.
Si ricorda che la notifica preliminare è prevista:
- a) nei cantieri in cui sono presenti più imprese esecutrici;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.
All.: Testo 52_DL_113_2018