Manovra di bilancio provinciale 2026 – Utilizzo del Prezzario PAT e proroga delle rinegoziazioni
Circolari AppaltiSono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 30 dicembre 2025 (Supplemento straordinario n. 1) la L.P. 29 dicembre 2025 n. 10 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2026” e la L.P. 29 dicembre 2025 n. 11 “Legge di stabilità provinciale 2026”.
Le suddette leggi, entrambe entrate in vigore il 31 dicembre 2025, contengono due importanti novità in materia di appalti pubblici provinciali, delle quali provvediamo di seguito a dare illustrazione.
- UTILIZZO DELL’ELENCO PREZZI PAT (art. 3 della L.P. n. 10/2025)
Viene modificata la disposizione in materia di elenco prezzi provinciale di cui all’art. 13 comma 3 bis della L.P. n. 26/1993.
Nella sua nuova versione, il comma prevede ora che: “L’elenco prezzi vigente per l’anno precedente può essere utilizzato fino al 30 giugno dell’anno successivo, per l’approvazione di progetti di fattibilità tecnico – economica o esecutivi da porre a base di gara entro il 31 dicembre del medesimo anno”.
La modifica, fortemente criticata dalla nostra Associazione, ammette l’utilizzo del prezzario PAT dell’anno antecedente per la redazione di progetti da approvarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo che possono essere messi in gara entro il 31 dicembre dello stesso anno.
A differenza del regime previgente, quindi, viene aumentata di sei mesi (da giugno a dicembre) la possibilità di mettere in gara progetti con prezzi ricavati dal prezzario dell’anno precedente.
La nuova norma prevede tuttavia anche che “La Giunta provinciale può individuare termini inferiori in presenza di significative fluttuazioni dei prezzi di mercato di riferimento delle opere pubbliche”.
In merito a quanto sopra illustrato, la nostra Associazione non mancherà di ribadire alla PAT le perplessità già evidenziate e di agire affinché trovi quantomeno applicazione la norma che prevede la riduzione del termine stabilito per l’utilizzo di prezzari non aggiornati.
- PROROGA DEI TERMINI PER LA RINEGOZIAZIONE (art. 22 della L.P. n. 11/2025)
Con tale modifica normativa la PAT dà accoglimento alla richiesta presentata a suo tempo dalla nostra Associazione, estendendo a tutto il 2026 il meccanismo della rinegoziazione provinciale. La norma prevede inoltre che, per la copertura dei maggiori oneri introdotti da tale modifica, vengano stanziati cinque milioni di euro.
Ricordiamo con l’occasione che la misura della rinegoziazione provinciale di cui all’art. 35 comma 4 della L.P. n. 6/2022, non è applicabile agli appalti finanziati con risorse P.N.R.R. e P.N.C. nonché per opere destinate alle Olimpiadi invernali 2026 (per le quali si applica il c.d. “Decreto aiuti” nei limiti ivi stabiliti).
La rinegoziazione provinciale non è applicabile neppure ad appalti indetti (data bando o lettera di invito) dopo il 15 settembre 2023 (per i quali si applica il meccanismo revisionale di cui all’art. 60 del Codice appalti nazionale, D. Lgs. n. 36/2023).
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore delucidazione si rendesse necessaria e nel rinviare ai testi normativi allegati per ogni ulteriore contenuto, porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.