Linee guida PAT sulla rinegoziazione delle condizioni contrattuali – Rettifica formale di alcuni paragrafi
Circolari AppaltiCon propria Deliberazione n. 1883 del 21 ottobre scorso, la Giunta provinciale ha rettificato alcuni passaggi contenuti nelle Linee guida per l’uniforme applicazione dell’art. 35 comma 4 della L.P. n. 6/2022 in materia di rinegoziazione delle condizioni contrattuali a seguito dell’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali.
Le rettifiche, dovute in seguito al rilievo di “errori materiali”, riguardano i paragrafi 6 e 12.
Per quanto riguarda il paragrafo 6 la Delibera spiega che, per mero errore materiale, nella frase “In fase di prima applicazione e relativamente alle prestazioni eseguite a decorrere dal 1 gennaio 2022 fino alla data di presentazione dell’istanza, si prescinde dal limite di cui al paragrafo precedente purché l’istanza sia depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida.” è stato erroneamente fatto ricorso alla dicitura “… paragrafo precedente” anziché a quella corretta “… periodo precedente”.
La conseguenza di tale correzione comporta che le istanze relative alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 fino al momento di presentazione dell’istanza stessa saranno esentate dal rispetto della regola secondo cui le domande devono essere presentate entro 6 mesi dall’esecuzione delle prestazioni, purché presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida.
L’altra conseguenza di questa rettifica, invece è che per questa tipologia di istanze (prime istanze aventi ad oggetto lavori eseguiti da gennaio 2022 fino a oggi), resta viva la regola indicata dal paragrafo precedente secondo cui “la rinegoziazione è ammessa solamente per le prestazioni eseguite e da eseguire dopo il decorso di 6 mesi dalla data di presentazione dell’offerta”.
Per quanto riguarda invece il paragrafo 12, esso fa riferimento allo specifico caso dei lavori aggiudicati mediante acquisizione di un’offerta tecnica consistente in un progetto definitivo sulla base del progetto preliminare predisposto dall’amministrazione (c.d. appalto integrato).
L’errore rilevato in questo caso riguarda il passaggio in base al quale, sia ai fini del calcolo della soglia di ammissibilità che del calcolo dei sovrapprezzi, si prevedeva che il ribasso d’asta venisse applicato sulla differenza risultante tra l’offerta economica (a prezzi unitari) rispetto ad una ipotesi di calcolo effettuata sulla base dei prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi vigente al momento di presentazione dell’istanza di riequilibrio, tenendo ferme le quantità indicate in offerta.
E’ stata quindi apportata una correzione stabilendo che il ribasso offerto vada ottenuto considerando l’importo offerto con la base d’asta iniziale e vada applicato, coerentemente, anche sull’ipotesi di calcolo effettuata sulla base di prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi vigente al momento di presentazione dell’istanza di riequilibrio. La stessa modalità va applicata anche per il calcolo dei singoli sovrapprezzi temporanei nell’ipotesi in cui l’istanza risulti ammissibile.
Nel rinviare per i maggiori contenuti al testo dell’allegato Decreto, porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.