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Linee guida PAT per l’applicazione del principio di rotazione negli inviti alle gare

Circolari Appalti

E’ stata pubblicata la Deliberazione della Giunta provinciale che definisce le Linee guida per la rotazione negli inviti alle gare di lavori.

27 Gennaio 2026 | di Roberta Zatelli

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 43 del 23 gennaio 2026 sono state definite le “Linee guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli artt. 4 e 19 ter della L.P. 9 marzo 2016, n. 2”.

Il documento, che ha carattere vincolante per le Amministrazioni del territorio, definisce le regole per l’individuazione delle imprese da invitare alle gare pubbliche ai fini della rotazione degli inviti.

In particolare, per il settore dei lavori, non potrà essere invitata da parte della stessa Amministrazione, la sola impresa risultata aggiudicataria dell’appalto immediatamente precedente, se rientrante nella medesima fascia di importo e avente la stessa categoria prevalente.

A tal fine la Delibera individua le seguenti fasce di importo:

  • Appalti di importo pari o superiore a 000 euro e inferiore a 50.000 euro;
  • Appalti di importo pari o superiore a 000 euro e inferiore a 150.000 euro;
  • Appalti di importo pari o superiore a 000 euro e inferiore a 500.000 euro;
  • Appalti di importo pari o superiore a 000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • Appalti di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore a 3 milioni di euro;
  • Appalti di importo pari o superiore a 3 milioni di euro e inferiore alla soglia comunitaria (5.404.000 euro).

Per gli appalti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare al principio di rotazione.

Nel caso in cui l’aggiudicatario della gara immediatamente precedente sia un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), solo la capogruppo non potrà essere invitata a partecipare all’affidamento, sempre secondo le fasce di importo e le categorie SOA come sopra illustrato.

Sarà consentito alle Amministrazioni derogare alle regole della rotazione unicamente qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni, previa adeguata e puntuale motivazione:

  • particolare struttura del mercato;
  • assenza di alternative valutata anche in base alla miglior localizzazione dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto.

Le Linee guida contengono inoltre l’ammonizione che il principio di rotazione non potrà essere aggirato grazie a frazionamenti artificiosi delle commesse, ingiustificate aggregazioni degli importi di diversi lavori, alternanza artificiosa tra affidamenti di diverse fasce economiche con medesimo oggetto e, soprattutto, in assenza di adeguata giustificazione.

Nel rinviare al testo della Delibera allegata per ogni ulteriore contenuto, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore delucidazione si rendesse necessaria e porgiamo, con l’occasione, i nostri migliori saluti.

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