Legge 147/2025 di conversione del D.L. 8 agosto 2025, n. 116/2025 – Nuovi reati e aggravanti in materia di gestione dei rifiuti.
Circolari Normativa tecnica e ambienteSulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2025, è stata pubblicata la Legge 3 ottobre 2025 n. 147 di conversione del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, c.d. “Terra dei Fuochi”. Il provvedimento mira a contrastare i reati ambientali e a tutelare maggiormente la salute pubblica e l’ambiente.
In particolare, la norma dispone misure urgenti volte a contrastare le attività illecite in materia di rifiuti, riorganizzando il sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei rifiuti ed introducendo nuove figure di reato ed aggravanti specifiche. Le modifiche più rilevanti riguardano gli artt. 255 e 256 del D.Lgs152/2006 (C.d. Testo Unico dell’Ambiente), il Codice di Procedura Penale e il Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Le modifiche apportate sono entrate in vigore l’8 ottobre 2025, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nell’art. 255 del Testo Unico Ambientale, relativo all’abbandono di rifiuti non pericolosi, viene inasprita la contravvenzione portandola ad una sanzione pecuniaria compresa tra 1.500 e 18.000 euro. Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Il comma 1.1 punisce, in particolare, i titolari o i responsabili d’impresa che abbandonano rifiuti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.
Il Decreto introduce due nuove fattispecie delittuose, ampliando il quadro repressivo all’abbandono di rifiuti:
L’ art. 255-bis la cui rubrica è “abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” che punisce l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi qualora:
- dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo;
- il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati (nonché su strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze).
La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni per il privato e da nove mesi a cinque anni e mezzo per i titolari di imprese e i responsabili di enti, sempre con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.
L’art. 255-ter la cui rubrica è “abbandono di rifiuti pericolosi” prevede la reclusione da uno a cinque anni. La pena aumenta da un anno e sei mesi a sei anni se dal fatto deriva un pericolo concreto per la vita, la salute delle persone o per l’ambiente (acque, aria, suolo, ecosistemi) o se l’abbandono avviene in siti contaminati.
L’art. 256 del Testo Unico Ambientale, relativo alla gestione non autorizzata di rifiuti, nella nuova formulazione, trasforma il reato in delitto. L’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione svolta senza le necessarie autorizzazioni comporta l’arresto da tre a dodici mesi o un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Se si tratta di rifiuti pericolosi la pena è aumentata da uno a cinque anni di reclusione. Sono previste pene più alte in presenza di pericolo per la salute o per l’ambiente, nonché in caso di condotte commesse in aree contaminate. Se l’infrazione è commessa con veicolo, è disposta la sospensione della patente da tre a nove mesi e la confisca del mezzo.
In caso di discarica non autorizzata, la reclusione va da uno a cinque anni, con aggravanti se vi sono rifiuti pericolosi e confisca obbligatoria dell’area, fermo restando l’obbligo di bonifica. Sono inoltre previste sanzioni specifiche per l’inosservanza di prescrizioni autorizzative e per la miscelazione illecita di rifiuti pericolosi.
L’art. 258 prevede un incremento delle sanzioni amministrative per la compilazione non corretta della documentazione di gestione dei rifiuti:
- da 2.00 a 10.000 euro per comunicazione incompleta o inesatta delle informazioni al Catasto dei Rifiuti di cui all’ art. 189 del D.Lgs152/2006
- da 4.00 a 20.000 euro per le irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione.
E’ prevista inoltre la sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario comporta la reclusione da uno a tre anni e la confisca del mezzo in caso di condanna o patteggiamento.
Le modifiche delle sanzioni legate alle violazioni della normativa in materia di gestione dei rifiuti sopra elencate hanno comportato un inasprimento anche delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231.
In caso di commissione dei reati di cui agli artt. 256 -258 si applicano le sanzioni supplementari di:
- a) interdizione dall’esercizio dell’attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.
Segnaliamo, infine, che il “Decreto Terra dei Fuochi” ampliando i reati penali e inasprendo le sanzioni interdittive impone alle aziende di:
- aggiornare o adottare, ove mancante, un Modello Organizzativo MOG 231, che includa protocolli e presidi organizzativi rafforzati, capaci di prevenire efficacemente i reati contemplati dal Decreto anche da parte dei propri dipendenti;
- aggiornare procedure aziendali richiamate dai Modelli 231 per la gestione degli aspetti ambientali;
- valutare deleghe di funzione ambientali finalizzate a chiarire oneri e responsabilità aziendali;
- condurre una nuova analisi del rischio (risk assessment), volta a verificare la propria esposizione rispetto ai nuovi reati che le modifiche normativa hanno apportato a fattispecie già esistenti.
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