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Indicazioni operative Ispettorato Nazionale del Lavoro su sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria

Circolari

02 Novembre 2017 | di Diego Geronazzo

Al fine di fornire indicazioni univoche che possano assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, è stata emanata, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, la lettera circolare n.3/2017, riportata in allegato.

La lettera circolare è indirizzata, quindi, ai soggetti deputati a svolgere attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

La disomogeneità di comportamenti può verificarsi dal momento che, nel Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre condotte omissive dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.

L’INL ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli:

  1. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
  2. art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria
  3. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

L’INL ricorda agli ispettori l’obbligo di comunicare la notizia di reato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 del c.p.p. laddove il reato si verifichi in settori diversi dall’edilizia.

 

All: Circolare INL – 68_INL-lett-circ-n-3-2017

circolare 68_17 versione PDF stampabile

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