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In vigore il nuovo Regolamento Europeo sui DPI

04 Maggio 2018 | di Diego Geronazzo

Il 21 aprile 2018 è entrato in vigore il Regolamento 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

Tale Regolamento, che abroga la direttiva 89/686/CEE, ha a tutti gli effetti valenza di legge e impone norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati Membri.

Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono comunque validi fino al 21 aprile 2023 (a condizione che il prodotto non subisca variazioni che ne richiedano una nuova certificazione e che l’attuale certificato non presenti una data di scadenza precedente).

Il nuovo Regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e fabbricazione dei DPI al fine di garantire la protezione della salute e sicurezza degli utilizzatori e stabilisce le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

È costituito da 48 articoli e 10 allegati volti a definire tutti i requisiti inderogabili ed essenziali di salute e di sicurezza per i DPI conformi: il Regolamento si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, con l’eccezione di quelli progettati per le forze armate, per l’autodifesa e per l’uso privato.

Riportiamo di seguito i punti di maggiore interesse per le imprese edili.

La definizione di DPI è riportata all’articolo 3:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso.

Le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono riportate all’articolo 18 e in allegato I e sono le seguenti:

  • Categoria I

Comprende i rischi dovuti: a lesioni meccaniche superficiali; al contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua; al contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; alle lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole); alle condizioni atmosferiche di natura non estrema.

  • Categoria III

Comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili rispetto a sostanze e miscele pericolose per la salute; atmosfere con carenza di ossigeno; agenti biologici nocivi; radiazioni ionizzanti; ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C; ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore; cadute dall’alto;  scosse elettriche e lavoro sotto tensione; annegamento; tagli da seghe a catena portatili; getti ad alta pressione; ferite da proiettile o da coltello; rumore nocivo.

  • Categoria II

Include i rischi non elencati nelle due categorie precedenti.

 

Si fa presente che gli otoprotettori sono stati inseriti nella categoria III. L’articolo 77 del D.Lgs. n. 81/08 prevede già l’addestramento per i dispositivi di protezione dell’udito.

Si rileva una lista molto più lunga di rischi da cui devono proteggere i DPI di III categoria, quali radiazioni ionizzanti, annegamento, ferite da proiettili o coltelli, tagli da motosega manuale e getti ad alta pressione.

Il datore di lavoro deve pertanto verificare l’appropriatezza dei DPI e l’avvenuta formazione ed addestramento per quelli di III categoria.

Dalla lettura dei requisiti essenziali di salute e sicurezza, RES, riportati in allegato II, emergono alcune novità di rilievo:

–    sono classificati come DPI anche i dispositivi amovibili28_Regolamento europeo DPI

circolare 28_18 versione PDF stampabile

 

 

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