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Impianti di gestione dei rifiuti e piani di emergenza: le prime indicazioni del ministero

Circolari Normativa tecnica e ambiente Sicurezza sul lavoro e privacy

14 Marzo 2019 | di Diego Geronazzo

Con la Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019, il ministero dell’Ambiente ha fornito alcune indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 26 bis del D.L. 113/2018 (cd. decreto sicurezza) e dei relativi obblighi posti in capo ai titolari degli impianti di gestione dei rifiuti, nelle more dell’adozione del previsto Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

L’art. 26 bis, infatti, ha stabilito che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 132/2018 (ossia entro il 4 marzo 2019) i gestori di tali impianti devono predisporre un Piano di Emergenza Interna (PEI) e trasmettere al Prefetto le informazioni necessarie affinché lo stesso possa, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, elaborare un Piano di Emergenza Esterna (PEE).

L’Associazione interviene ora nell’informarvi di tali obblighi in quanto, nel frattempo, ha incontrato le Autorità preposte alla stesura dei Piani di Emergenza Esterna, con l’obiettivo di limitare all’essenziale le informazioni da trasmettere, considerato il basso livello di rischio che caratterizza gli impianti che gestiscono rifiuti inerti. Il dialogo con le Autorità non è ancora giunto ad una definizione, sebbene la scheda tecnica allegata abbia già riscontrato favorevoli consensi e può essere utilizzata, nelle more del DPCM, come traccia per l’invio al Commissariato del Governo di Trento (protocollo.comgovtn@pec.interno.it) delle informazioni previste dalla norma.

Al riguardo, si ricorda che la predisposizione del PEI ha lo scopo di:

  • controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  • mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  • informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  • provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Con particolare riferimento agli impianti che gestiscono rifiuti inerti, si evidenzia, sotto il profilo operativo, che gran parte delle informazioni richieste per il Piano di Emergenza Interna e delle indicazioni da fornire al Commissariato del Governo di Trento ai sensi del citato articolo 26 bis sono già contenute nella documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs.81/2008 nella valutazione dei rischi aziendali. Ne deriva che le informazioni contenute nel DVR unitamente a quanto predisposto nella procedura di autorizzazione dell’impianto potranno essere utilizzate per assolvere agli obblighi previsti dal citato articolo 26 bis. Ciò peraltro trova indirettamente conferma anche nella Circolare del ministero dell’Ambiente che richiama espressamente il Decreto Legislativo 81 del 2008 ai fini della predisposizione del Piano di Emergenza Interna.

Si ricorda, inoltre, che il Piano di Emergenza Interna deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze.

Si evidenzia, infine, che il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 26 bis del D.L. 113/2018 non è soggetto ad alcuna sanzione.

Di seguito un quadro riepilogativo delle informazioni da fornire al Commissariato del Governo per l’elaborazione da parte dello stesso dei Piani di Emergenza Esterna, ricordiamo che tali informazioni sono rivolte essenzialmente all’analisi dei rischi relativi dovuti ad un incidente nell’impianto nei confronti della popolazione presente nelle zone circostanti:

  • dati identificativi dell’impianto e anagrafici del gestore;
  • descrizione dell’attività svolta (compreso numero di addetti);
  • autorizzazioni ambientali e di sicurezza;
  • planimetria dell’area su cui insiste l’impianto e piante in scala degli edifici e delle aree interessate;
  • relazione tecnica su quantità e tipologia dei rifiuti trattati, capacità di stoccaggio, le caratteristiche di pericolo se sono trattati rifiuti pericolosi, descrizione delle misure di sicurezza e prevenzione adottate, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente a seguito di un incendio/esplosione; descrizioni delle misure adottate per prevenire incendi, limitare le conseguenze, provvedere al ripristino ed disinquinamento, nonché per allertare le autorità competenti.

Allegati: .20_ art. 26-bis Decreto 113/2018

.20_Cricolare Min Ambiente 2730_2019

20_Scheda tecnica

circolare 20_19 versione PDF stampabile

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