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Il D.M. 78/2016 nuovi criteri di funzionamento del SISTRI

14 Giugno 2016 | di Diego Geronazzo

Con il decreto del Ministro dell’Ambiente del 30 marzo 2016, n.78 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2016, n. 120, che abroga il precedente “testo coordinato” del SISTRI(1),sono stati definiti i nuovi criteri per il funzionamento del SISTRI in un’ottica, come espressamente detto nella rubrica del decreto, “di ottimizzazione del sistema di tracciabilità”. Spiace tuttavia segnalare che tali premesse ed aspettative di un reale riordino sono state disattese; di nuovo c’è veramente poco.

Il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 8 giugno, non ha alcuna ricaduta immediata sugli operatori del settore dell’edilizia che continueranno a gestire i rifiuti prodotti secondo le modalità sino ad ora seguite. Le uniche possibili modifiche future del sistema di tracciabilità sono demandate, ai sensi dell’art. 2, a successivi decreti per definire le procedure necessarie per l’accesso al SISTRI, per l’inserimento e la trasmissione dei dati ed alcune procedure particolari.

 

Ciò potrebbe far presagire che ci saranno delle modifiche sostanziali rispetto alle attuali procedure o forse che in vista del “restyling” funzionale del sistema le procedure potranno essere semplificate e rese realmente  maggiormente efficienti.

 

Nell’analizzare in dettaglio il nuovo regolamento va segnalato:

Organi di controllo

 Chiarimenti sono arrivati sul fronte degli organi di controllo deputati a gestire i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI. L’art. 3 individua nell’Arma dei Carabinieri il riferimento per la gestione dei flussi di informazioni con l’obiettivo di intensificare l’azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti.

 

Categorie obbligate all’iscrizione al SISTRI

 Il nuovo regolamento conferma le categorie di coloro che sono obbligati ad aderire al SISTRI in particolare i produttori e i trasportatori di rifiuti pericolosi (art. 188 ter D.lgs. 152/06), così come sono sostanzialmente confermate anche le modalità di adesione, mentre risulta semplificata la parte relativa ai dispositivi per gli impianti fissi e per i veicoli. Rimane sempre possibile l’adesione al SISTRI su base volontaria, per coloro che non sono obbligati.

 

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione

 L’art. 13 relativo alla gestione dei rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di manutenzione o di altra attività svolta al di fuori dell’unità locale, prevede che le annotazioni relative alla produzione di rifiuti da parte dei soggetti iscritti al SISTRI dovranno essere inserite entro 10 gg lavorativi dalla produzione e comunque prima della movimentazione (se questa avviene in un termine inferiore), mentre le annotazioni relative allo scarico e all’affidamento al trasportatore andranno inserite e firmate elettronicamente entro 10 giorni dal completamento delle operazioni di trasporto. È stata poi confermata la possibilità che le schede relative ai rifiuti prodotti in un cantiere con durata non superiore a 6 mesi e nel quale non siano disponibili le tecnologie per l’accesso al SISTRI, vengano compilate dal delegato della sede legale o dell’unità locale. Ai fini dell’individuazione del termine di 6 mesi si farà riferimento al contratto di appalto.

 

Applicazione delle sanzioni relative a SISTRI

 Il nuovo decreto non interviene sul sistema sanzionatorio(2) del SISTRI. Rimane quindi ad oggi soggetto a sanzioni solo la mancata iscrizione ed il mancato versamento del contributo annuale(3). Fino al 31 dicembre 2016 non si applicano le sanzioni per il mancato o non corretto utilizzo di SISTRI, essendo ancora obbligatoria (e soggetta al relativo sistema sanzionatorio) la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto cartacei(4).

 

Il futuro sistema di tracciabilità dei rifiuti

Accogliendo i ripetuti rilievi mossi dalle associazioni di categoria circa la complessità e la non applicabilità del sistema SISTRI alla reale operatività delle imprese per la gestione dei rifiuti, il decreto delinea le caratteristiche del sistema di tracciabilità che dovrà essere predisposto una volta concluse le procedure di affidamento al nuovo concessionario.

Il sistema prevede:

  • la sostituzione degli attuali dispositivi USB e black box(5) con strumenti idonei a garantire l’efficacia del sistema;
  • la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto;
  • la compilazione in modalità off-line con trasmissione asincrona dei dati: verrà quindi eliminata l’attuale modalità di compilazione del sistema in tempo reale con l’obbligo di compilazione prima di ogni movimentazione;
  • la generazione automatica della comunicazione annuale MUD per i rifiuti oggetto di comunicazione con il nuovo sistema di tracciabilità;
  • l’interazione ed il coordinamento del sistema di tracciabilità con le banche dati oggi esistenti presso le pubbliche amministrazioni (Albo Gestori Ambientali, SITRA) e la futura interconnessione con la banca dati dell’ISPRA, che dovrà contenere i dati delle autorizzazioni degli impianti di gestione rifiuti comunicati dalle Regioni(6)
  • la garanzia dell’interoperabilità con i sistemi gestionali aziendali;
  • la sostenibilità dei costi;
  • la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.

Nel garantire le aziende associate che sarà nostra cura tenere monitorato lo sviluppo della normativa di settore cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.

 

Note:

  1. M. n. 52/2011
  2. Le sanzioni relative a SISTRI sono definite all’art. 260-bis del d.lgs. 152/2016
  3. Il d.m. n. 78/2016, pur prevedendo una futura revisione degli importi dei contributi annuali, conferma per il 2016 gli importi già previsti dal dm 52/2016. Detti importi sono specificati nell’allegato 1 al d.m. 78/2016. Rimane inoltre confermata la scadenza del 30 aprile di ogni anno per il versamento del contributo annuale (art. 7, comma 2, d.m. 78/2016)
  4. La non sanzionabilità dell’utilizzo di SISTRI è stata da ultimo confermata con la legge n. 21/2016 di conversione del cd dl “Milleproroghe” 30 dicembre 2015, n. 210, art. 8.
  5. Un decreto ministeriale dovrà disciplinare i termini e le modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box e dei relativi dispositivi USB
  6. m. 78/2016, articolo 22

 

 

 

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