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Focus sulla fornitura in sicurezza di calcestruzzo in cantiere

Circolari

30 Novembre 2018 | di Diego Geronazzo

Ance e CNI, in collaborazione con Atecap (associazione tecnico economica del calcestruzzo preconfezionato), hanno elaborato un “focus” con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del coordinamento tra i vari soggetti che operano nei cantieri edili, per garantire adeguati livelli di sicurezza.

Tale coordinamento è richiesto dal legislatore del Testo Unico sulla sicurezza nel caso delle mere forniture. Sull’argomento il Ministero del Lavoro emanava, il 10 febbraio 2011, una lettera circolare con la quale definiva la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, che conteneva  le indicazioni operative, rivolte sia al lavoratore dell’impresa fornitrice di calcestruzzo sia a quello dell’impresa esecutrice, su come attuare il coordinamento reciproco regolamentato dal citato art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Sia con la procedura che con una successiva nota agli Ispettori del lavoro del 2016, il Ministero chiariva la differenza che c’è fra mera fornitura, che prevede l’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, e posa in opera del calcestruzzo, per la quale invece è necessario redigere il POS: si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.

La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera, che si esplica, appunto, nello svolgimento, da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice, di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.

 

All. : “focus”   62_ Sicurezza fornitura calcestruzzo  ruoli e responsabilità

circolare 62_18 versione PDF stampabile

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