Fatturazione elettronica negli appalti pubblici : chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Circolari FiscalitàCome segnalato nella nostra precedente circolare (n. 35 del 25 giugno 2018) dal 1 luglio scorso è obbligatorio emettere fattura elettronica(1) per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
In merito al concetto di “filiera”, la norma fornisce una definizione piuttosto estesa, che arriva a comprendere tutti i soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136(2) «che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti»
La nuova Circolare n.13/E del 2 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcune criticità connesse ai nuovi adempimenti.
“Subappaltatori” e “subcontraenti”
La circolare afferma che l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico riguarda i soggetti operanti nell’ambito di un contratto d’appalto pubblico richiamando l’art.105, co.2, del D.Lgs.50/2016 (cd. “Codice dei contratti pubblici”)(3):
- subappaltatori, ossia i titolari di un contratto di subappalto, intenteso come «il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto
- subcontraenti, ossia i titolari di un sub-contratto, che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto e per i quali l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, gli elementi elencati nel citato art.105, co.2, del Codice dei contratti pubblici(3).
Rimangono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che forniscono beni all’appaltatore che confluiscono nelle scorte di magazzino dell’operatore economico senza sapere quale utilizzo egli ne farà. In tal caso, infatti, viene meno l’elemento della dipendenza funzionale della prestazione dall’appalto e, quindi, non sussistono i presupposti per l’inclusione nel rapporto contrattuale nella filiera.
Va inoltre tenuto conto che fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari(2), nell’ambito degli appalti, come indicato nella precedente circolare CM 8/E/2018, vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo per i contratti diretti tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi, come indicato nella precedente circolare CM 8/E/2018.
Nei rapporti tra il subappaltatore/subcontraente ed eventuali suoi prestatori e contraenti, la fatturazione, anche dal 1° luglio 2018, può comunque avvenire con la tradizionale modalità cartacea.
Nel rimandare alla Circolare per ogni altro dettaglio, tenuto conto della complessità della materia e delle numerose richieste arrivate dalle aziende possiamo anticipare che a breve verrà organizzato un incontro di dettaglio sulla materia.
(1) co.917, legge 205/2017
(2) art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 Tracciabilità dei flussi finanziari
(3) In base al quale «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».