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Fatturazione elettronica: L’Agenzia risponde ai quesiti frequenti

Fiscalità

19 Novembre 2018 | di Roberta Zatelli

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha affrontato diverse questioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica che, come noto, entrerà in vigore in via generale dal 1° gennaio 2019. Di seguito riassumiamo i temi di maggiore interesse.

– Integrazione della fattura elettronica emessa in regime di reverse charge.

E’ stato ribadito che in presenza di fatture elettroniche emesse in regime di reverse charge, l’integrazione che deve effettuare il soggetto cessionario/committente, con indicazione dell’aliquota e dell’imposta, può avvenire anche predisponendo un documento da allegare al file fattura, contenente sia i suddetti elementi integrativi, sia gli estremi della fattura integrata.

– Fattura emessa nel 2018 in modalità cartacea e ricevuta nel 2019.

Devono considerarsi valide le fatture emesse in modalità cartacea fino al 31 dicembre 2018, anche se ricevute dal cessionario/committente dopo il 1° gennaio 2019. Eventuali note di variazione delle medesime fatture dovranno tuttavia essere emesse comunque dal 2019 in modalità elettronica.

Tale chiarimento risulta applicabile anche per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici per i quali la data del 1° luglio 2018 deve riferirsi alla data di emissione della fattura. Ciò implica che le fatture emesse entro il 30 giugno 2018 in modalità cartacea sono pienamente valide, anche se ricevute dall’appaltatore dopo tale data.

– Fatture emesse nei confronti di consumatori finali, ivi compresi i condomìni e gli enti non commerciali.

Dal 1° gennaio 2019 anche le fatture destinate ai privati consumatori finali dovranno essere emesse in modalità elettronica. Tra i “privati consumatori” sono inclusi anche i condomìni nonché gli enti non commerciali non titolari di partita IVA. In questi casi nel file fattura elettronica dovranno essere riportati il codice fiscale del consumatore finale/condominio all’interno del campo destinato al cessionario/committente e il codice convenzionale “0000000” nel campo “codice destinatario”.

La fattura andrà trasmessa al Sistema di Interscambio e una copia andrà consegnata al consumatore finale/condominio specificando che si tratta di una copia e che l’originale è disponibile nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

– Fatture non trasmesse al S.d.I. e impossibilità di detrarre l’IVA.

La fattura non emessa in modalità elettronica viene considerata fiscalmente non emessa. Ciò comporta l’applicazione di sanzioni sia in capo al cedente/prestatore sia in capo al cessionario/committente il quale non disporrà di un documento fiscalmente corretto e, di conseguenza, non potrà detrarre l’IVA.

In tal caso il cessionario/committente dovrà richiedere al fornitore l’emissione e la trasmissione via Sistema di Interscambio (S.d.I.) della fattura elettronica e, qualora non la ricevesse, dovrà attivare la procedura di regolarizzazione emettendo e trasmettendo al S.d.I. un’auto-fattura in modalità elettronica riferita all’operazione effettuata nei suoi confronti.

Per quanto riguarda le sanzioni ricordiamo che il “Decreto fiscale” ha introdotto, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, l’inapplicabilità delle stesse in caso di emissione di fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA, o con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Nel rinviare al file allegato per i maggiori contenuti, anticipiamo che l’Associazione organizzerà per la prima settimana di dicembre un incontro illustrativo sul tema aperto a tutte le imprese aderenti del quale non mancheremo di farvi avere tempestivamente notizia.

58_risposte Agenzia delle Entrate

circolare 58_18 versione PDF stampabile

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