Decreto Fiscale – Ritenute e compensazioni negli appalti
Circolari FiscalitàE’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 la legge di conversione del c.d. “Decreto Fiscale” (D.L. n. 124/2019).
In seguito a tale conversione diventa quindi definitivo, ed entra in vigore dal 1° gennaio 2020, il testo dell’art. 4 del citato Decreto (vedi allegato), che, modificando l’art. 17 bis del D. Lgs. n. 241/1997, definisce un nuovo meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito di appalti e subappalti.
Di seguito provvediamo ad illustrare, per punti, le novità introdotte dall’articolo 4 del Decreto Fiscale.
COSA PREVEDE LA NORMA
La norma prevede che il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, debba richiedere alle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.
Come chiarito anche dalla relazione illustrativa alla legge di conversione del Decreto, l’applicazione di questa disposizione è quindi “limitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera – in contesti c.d. labour intensive – presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà”.
ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE APPALTATRICI, AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici dovranno effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con i propri crediti fiscali.
E’ quindi, previsto che le stesse trasmettano al committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute:
– le deleghe di pagamento;
– l’elenco nominativo di tutti i lavoratori coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, identificati mediante codice fiscale, con:
- Il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione;
- il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.
MANCATA TRASMISSIONE DEI DATI, OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO
In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, o in caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
SANZIONI PER IL COMMITTENTE
In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore, subappaltatore o affidatario, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.
ESENZIONI
Gli obblighi sin qui delineati non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie comunicano al committente, tramite certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e avente validità di 4 mesi, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:
– l’impresa risulta in attività da almeno 3 anni, è in regola con gli obblighi dichiarativi e ha eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per
un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesimeiscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Le imprese che possiedono questi ultimi requisiti possono continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione coi propri crediti fiscali.
REVERSE CHARGE
La norma in questione contiene, oltre al meccanismo legato al versamento delle ritenute sinora illustrato, anche delle novità in materia di reverse charge.
Tali novità entreranno tuttavia in vigore solo previa autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Si tratta dell’estensione dell’inversione contabile in materia di IVA anche alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
CRITICITA’
Con riferimento alle criticità derivanti da tale nuova norma di legge, va precisato che il testo iniziale dell’articolo 4 del Decreto aveva introdotto un meccanismo ancora più oneroso che prevedeva addirittura una sostituzione nel versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente e la aveva introdotta senza possibilità di eccezioni, in via generalizzata in ogni caso di appalto e subappalto.
Nel corso dell’iter di conversione, anche grazie all’intervento di ANCE nazionale, tale meccanismo è stato sostituito dall’attuale sistema di controllo ed è stato limitato ad ipotesi specifiche.
Nonostante tali modificazioni, la versione definitiva della norma non ha tuttavia ancora risolto tutte le criticità in ordine al divieto, imposto agli operatori economici coinvolti, di compensare con i propri crediti fiscali le ritenute e i contributi dovuti per i dipendenti utilizzati nell’appalto, nonché alla pretesa di un versamento delle ritenute con delega di pagamento per singolo committente (ovverosia F24 per singolo contratto), adempimento nella sostanza inapplicabile.
Proprio su tali problematiche ANCE nazionale sta ancora concentrando tutti i suoi sforzi affinché s’intervenga rapidamente:
– al rinvio dell’entrata in vigore della novità normativa, quantomeno fino all’emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della specifica certificazione di affidabilità fiscale, che l’impresa esecutrice dovrà esibire al committente per l’esonero dall’applicazione del meccanismo, e del provvedimento attuativo sulle modalità di comunicazione dei dati dei lavoratori al committente;
– all’applicazione della stessa per i soli contratti conclusi successivamente alla sua decorrenza.
Sull’applicabilità della nuova disposizione si è infatti recentemente pronunciata l’Agenzia delle Entrate (vedi Risoluzioni allegate) stabilendo che i nuovi obblighi si applichino a decorrere dal 1 ° gennaio 2020 anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto “stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.
Nel riservarci di informare tempestivamente le imprese degli esiti di tali azioni dell’ANCE, rimaniamo a disposizione e porgiamo, con l’occasione, i migliori saluti.