Chiudi

Decreto Crescita: ok alle proposte ANCE

Circolari Fiscalità

09 Maggio 2019 | di Diego Geronazzo

Con la pubblicazione in G.U. n. 100 del 30/04/2019, dal 1° maggio 2019 è in vigore il DL 30 aprile 2019 n.34 (cosiddetto Decreto crescita) che introduce un insieme di misure agevolative, auspicate da tempo da ANCE, finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese.

SUPERAMMORTAMENTO (art.1)

Viene ripristinato il super-ammortamento (al 130%), prevedendo un tetto massimo di investimento pari ad Euro 2,5 milioni. Possono beneficiare del superammortamento gli investimenti per beni strumentali (esclusi i veicoli e beni immobili) effettuati dal 01/04/2019 al 31/12/2019, o entro il 30/06/2020 a condizione che l’accettazione dell’ordine sia effettuato entro il 31/12/2019 e sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REIVESTITI (art. 2)

È rivista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti introdotta dalla Finanziaria 2019 (L.145/2018). La nuova agevolazione, differentemente da quanto previsto inizialmente dalla Finanziaria 2019, sarà correlata al solo reimpiego degli utilideducibilità ai fini Ires di IMU/IMIS/IMI relativa agli immobili strumentali. La deduzione sarà pertanto consentita con le seguenti quote:

  • 50% nel 2019,
  • 60% nel 2020 e 2021,
  • 70% a regime dal 2022.

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA  (art. 7)

Sino al 31/12/2021, l’imposta di registro/ipotecaria/catastale in misura fissa pari a Euro 200 ( in luogo dell’aliquota del 9%) ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto all’esistente, nonché all’alienazione del intero fabbricato ristrutturato

POTENZIAMENTO DEL SISMA BONUS  (art.8)

Viene ampliato l’ambito di applicazione del c.d. “sisma bonus”, previsto a favore di chi acquista unità immobiliari demolite e ricostruite con riduzione del rischio sismico, anche agli edifici ubicati in Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 2 e 3; in precedenza il beneficio era limitato alle sole zone a rischio sismico 1. La classificazione del rischio sismico, redatta a livello nazionale, viene aggiornata dalle singole Regioni o Provincie Autonome di Trento e Bolzano.  Per quanto riguarda la nostra Provincia, la mappa con le zone sismiche del territorio provinciale è consultabile sul sito della Protezione Civile http://www.protezionecivile.tn.it/territorio/Sismologia/-Classificazioni/pagina8.html.

Ai fini agevolativi, si ricorda che gli interventi devono essere realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove consentito dalle norme urbanistiche) da parte di imprese di costruzione/immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell’immobile, entro 18 mesi dal termine dei lavori.

L’acquirente dell’unità immobiliare beneficerà della detrazione del 75% (con riduzione di 1 classe di rischio) e dell’85% (con riduzione di 2 classi di rischio). La detrazione è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante dall’atto pubblico di compravendita, e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a Euro 96.000.

INTERVENTI PER EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO  (art. 10)

Viene disposta la possibilità per il soggetto che sostiene spese per interventi di efficienza energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, ed interventi antisismici, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, di fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Detto sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta da recuperato in compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo.

 

INCENTIVI FISCALI ALLE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE (art.11)

Nell’ottica di favorire l’aggregazione tra imprese viene riproposto a determinate condizioni, per le operazioni di fusione, scissione o conferimenti di azienda, sino 31 dicembre 2022, il cd. “bonus aggregazione” consistente nella detassazione delle plusvalenze derivanti da tali operazioni.

Ciò comporta la possibilità di dedurre fiscalmente ammortamenti calcolati sui maggior valori iscritti in bilancio per effetto di tali operazioni straordinarie, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.

 

Allegato: 30_Decreto Crescita 30 aprile 2019 n. 34

Per continuare a leggere questo articolo