D.Lgs. 28 luglio 2023 n. 98 – Emergenza climatica: nuovi aggiornamenti su misure urgenti per la tutela dei lavoratori
Circolari Lavoro e previdenzaFacciamo seguito alle nostre precedenti circolari n. 27 e 30 dello scorso luglio sul tema, per informare che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175/2023 il Decreto Legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, entrato in vigore il successivo 29 luglio.
L’art. 1 “Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica” prevede sostanzialmente che nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche per le imprese dei settori edile e lapideo, i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa come previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del D.Lgs.148/2015 (52 settimane).
Tra le ulteriori misure il decreto-legge prevede che il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Tali intese potranno essere recepite con decreto dei predetti Ministeri.
Allegato:
Decreto Legge 28 luglio 2023, n. 98
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