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Credito d’imposta per la sanificazione: definito l’ammontare massimo del credito fruibile

Circolari Fiscalità

22 Settembre 2020 | di Diego Geronazzo

Con la nota Prot. n. 302831/2020 dell’11 settembre 2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata individuata la misura percentuale del credito d’imposta per le spese per la sanificazione COVID degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il valore percentuale indicato dal Provvedimento è pari al 15,6423% del credito richiesto per le spese sostenute e deriva dal rapporto tra l’ammontare degli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020 (pari a 1.278.578.142 euro) ed il limite massimo di spesa fissato dalla norma in 200 milioni di euro per il 2020.

Ogni beneficiario può già visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del DL n. 34/2020[1] è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un valore massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Segnaliamo inoltre:

  • la Circolare n.20 del 10 luglio 2020 che fa fornito chiarimenti interpretativi sul credito di imposta per le spese di sanificazione;
  • il Provvedimento n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 che ha approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” con cui i beneficiari avrebbero dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute sino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e dell’importo che prevedevano di sostenere sino al 31 dicembre 2020.

 

Il credito d’imposta, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, è utilizzabile:

  • in compensazione, ai sensi dell’art.17 del Dlgs. 241/97 (tramite il modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto[2], anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Allegati:

– circolare 79_20 versione PDF stsampabile

–  79_Provv. n.302831-20 dell’11 settembre 2020

 

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[1]   Convertito con modifiche nella legge 77/2020, cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale”.

[2[   Cfr. art. 122, comma 2, lett. d) del DL 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020.

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