COVID 19 – Sospensione di parte delle attività produttive industriali e commerciali
Circolari Lavoro e previdenzaComunichiamo che, con D.P.C.M. 22 marzo 2020, è stata stabilita, per l’intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione delle attività individuate dai codici ATECO elencati nell’Allegato al Decreto.
Per quanto riguarda il settore dell’edilizia informiamo subito che, all’interno di tale Allegato, non figura il codice 41 (Costruzione di edifici). Rientrano invece tra le attività non sospese dal Decreto le seguenti:
– Codice ATECO 42 (Ingegneria civile): costruzione di autostrade, strade, barriere stradali, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti ed altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, condotte e linee elettriche, impianti sportivi all’aperto ecc.
– Codice ATECO 43 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione).
Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese.
Il Decreto in questione produce effetti dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020. Le imprese le cui attività risultano sospese dal Decreto in oggetto possono comunque completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo prossimo.
Nel rinviare per i maggiori contenuti al testo dell’allegato Decreto nonché all’ulteriore allegato di dettaglio sui codici ATECO, rimaniamo a disposizione per ogni necessità di chiarimento e facciamo riserva di intervenire nuovamente sul tema alla luce dei commenti che perverranno da ANCE nazionale.