Chiudi

COVID-19: Misure per il superamento della fase emergenziale

Circolari

02 Maggio 2022 | di Roberta Zatelli

A seguito della cessazione, avvenuta il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza nazionale, si ritiene utile fare il punto della situazione in merito alle ultime disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza anti-contagio sui luoghi di lavoro.

Sul tema sono state infatti recentemente emanate le seguenti disposizioni:

– il D.L. n. 24/22 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

– L’ordinanza del Ministero della salute 28 aprile 2022 recanteUlteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

In base alle citate fonti, a partire dal 1° maggio 2022, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 24/22, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 permane per l’accesso ai mezzi di trasporto e per il loro utilizzo. È, altresì, raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

 Non vi è, dunque, un obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi di natura privata, nei quali sono ricompresi i locali aziendali. Tuttavia, sul punto, si osserva che, ai sensi dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 i datori di lavoro sono ancora tenutiall’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto tra il Governo e le parti sociali”. Di conseguenza, si ribadisce l’opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso.

Ricordiamo inoltre che risulta al momento ancora vigente la norma (art. 42 comma 2 del D.L. n. 18/2020) che classifica l’infezione da COVID-19 in occasione di lavoro come infortunio.

Si ricorda poi che, a partire dal 1° maggio 2022, non sarà più operativo l’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli e i lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio.

I datori di lavoro, inoltre, non potranno continuare a richiedere – né ai propri lavoratori, né a esterni che accedono ai locali aziendali – la certificazione verde su base volontaria.

Per maggiori dettagli si rinvia all’allegata nota “Uscita progressiva dall’emergenza da COVID-19: quali regole dal 1° maggio 2022” pubblicata da Confindustria nazionale il 30 aprile 2022 e diramata da ANCE.

Nel rimanere a disposizione e nel riservarci di aggiornare le imprese a seguito dell’approvazione definitiva della legge di conversione del D.L. n. 24/22, inviamo con l’occasione i nostri migliori saluti.

circolare PDF stampabile

Nota Uscita progressiva dall’emergenza COVID

 

Per continuare a leggere questo articolo