COVID-19: Misure per il superamento della fase emergenziale
CircolariA seguito della cessazione, avvenuta il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza nazionale, si ritiene utile fare il punto della situazione in merito alle ultime disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza anti-contagio sui luoghi di lavoro.
Sul tema sono state infatti recentemente emanate le seguenti disposizioni:
– il D.L. n. 24/22 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
– L’ordinanza del Ministero della salute 28 aprile 2022 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
In base alle citate fonti, a partire dal 1° maggio 2022, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 24/22, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 permane per l’accesso ai mezzi di trasporto e per il loro utilizzo. È, altresì, raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non vi è, dunque, un obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi di natura privata, nei quali sono ricompresi i locali aziendali. Tuttavia, sul punto, si osserva che, ai sensi dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 i datori di lavoro sono ancora tenuti “all’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto tra il Governo e le parti sociali”. Di conseguenza, si ribadisce l’opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso.
Ricordiamo inoltre che risulta al momento ancora vigente la norma (art. 42 comma 2 del D.L. n. 18/2020) che classifica l’infezione da COVID-19 in occasione di lavoro come infortunio.
Si ricorda poi che, a partire dal 1° maggio 2022, non sarà più operativo l’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli e i lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio.
I datori di lavoro, inoltre, non potranno continuare a richiedere – né ai propri lavoratori, né a esterni che accedono ai locali aziendali – la certificazione verde su base volontaria.
Per maggiori dettagli si rinvia all’allegata nota “Uscita progressiva dall’emergenza da COVID-19: quali regole dal 1° maggio 2022” pubblicata da Confindustria nazionale il 30 aprile 2022 e diramata da ANCE.
Nel rimanere a disposizione e nel riservarci di aggiornare le imprese a seguito dell’approvazione definitiva della legge di conversione del D.L. n. 24/22, inviamo con l’occasione i nostri migliori saluti.
Nota Uscita progressiva dall’emergenza COVID