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COVID 19 – Commento ANCE su sospensione delle attività produttive industriali e commerciali

Circolari Lavoro e previdenza

24 Marzo 2020 | di Roberta Zatelli

Come anticipato, provvediamo a diramare alle imprese in indirizzo il documento di commento redatto da ANCE nazionale e relativo all’ultimo Decreto del 22 marzo scorso.

In particolare, con riferimento ai codici ATECO elencati dal Decreto per l’individuazione delle attività sospese e non sospese, ANCE ritiene che questi abbiano la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita. In altri termini, un’impresa che possiede diversi codici per più attività può continuare a realizzare un intervento relativo ad un codice ammesso anche se questo è classificato come secondario.

 Sul tema delle “attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1” di cui all’art. 1 lettera d) del Decreto, ANCE informa che tali attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa (per la Provincia di Trento si tratta del Commissariato del Governo di Trento). Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni. A tal fine alleghiamo il modello di autodichiarazione predisposto da ANCE.

Sul tema della possibilità di spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale, ANCE rileva come il Decreto abbia abrogato la previsione con la quale era consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Su tale ultimo aspetto ANCE si riserva di effettuare urgentemente gli opportuni approfondimenti, soprattutto per i lavoratori che, a seguito della chiusura dei cantieri presso i quali svolgono la propria attività lavorativa, abbiano necessità di far rientro nel Comune di appartenenza.

Con l’occasione, su richiesta delle imprese associate, forniamo alcune ulteriori precisazioni sui contenuti diramati con la nostra ultima circolare (n. 22 del 23 marzo). In particolare, evidenziamo che tra le attività non sospese dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 rientrano anche quelle riconducibili ai seguenti codici:

– ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, compresi quelle delle costruzionirecupero dei materiali

– ATECO 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

Precisiamo inoltre che le attività ammesse relative all’installazione di impianti elettrici e idraulici sono limitate a quelle individuate dal codice 43.2.

Per altre tipologie di attività che potrebbero interessare comunque il settore edile raccomandiamo in ogni caso un’attenta analisi dell’Allegato al Decreto inviato con la nostra ultima circolare.

circolare 23_20 versione PDF stampabile

23-Nota Commento DPCM 22 marzo 2020-def

23 Allegato 3-Comunicazione Prefettura rev

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