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CIG meteo – Messaggio INPS con indicazioni per l’istruttoria delle domande

Circolari Lavoro e previdenza

28 Febbraio 2024 | di Roberta Zatelli

Con proprio messaggio del 15 febbraio scorso, l’INPS ha fornito alle sedi territoriali un riepilogo delle indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle domande di CIGO con causale “eventi meteo”.

In particolare, l’INPS ha chiarito che la valutazione istruttoria va svolta non solo sulla base dei bollettini meteo e dei criteri forniti con circolari e messaggi, ma anche accertando le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la condizione soggettiva in cui si trova ad operare il lavoratore.

Le sedi territoriali potranno quindi derogare ai criteri di rilevazione dell’entità del fenomeno atmosferico previsti nelle circolari e nei messaggi in materia, purché tale deroga sia giustificata e motivata dal ricorrere di circostanze legate alle concrete modalità e delle effettive condizioni di svolgimento delle lavorazioni che sono state sospese per effetto dell’evento meteo.

Nel messaggio in oggetto, l’INPS ha inoltre precisato che va considerata anche l’ubicazione del cantiere. I cantieri che si trovano ad un’altitudine superiore rispetto a quella della stazione meteo presa in considerazione per l’acquisizione del bollettino avranno infatti un’incidenza degli eventi maggiore rispetto a quella rilevabile in un cantiere ubicato ad altitudini inferiori. In tali casi, prevede l’INPS, la temperatura rilevata dal bollettino meteo potrà essere diminuita di 0,65°C ogni 100 metri di dislivello tra stazione di rilevamento e cantiere.

Per quanto riguarda invece i requisiti di non imputabilità dell’evento meteo, previsti dalla normativa, l’INPS ha ricordato che non sussistono i requisiti per concessione della cassa laddove la sospensione dell’attività lavorativa sia conseguenza di una decisione della Direzione Lavori, in vista dell’approssimarsi della stagione invernale.

Qualora, invece, il verbale di sospensione sia emesso in coincidenza con l’inizio del periodo di cassa richiesto, o subito dopo l’inizio del periodo stesso, ciò non è ostativo ad una possibile valutazione positiva della domanda.

L’INPS ricorda poi alle sedi territoriali di verificare i contratti di appalto, per accertare l’esistenza di clausole che prevedano interruzioni dei lavori nel periodo invernale. In tal caso, infatti, verrebbe meno il requisito dell’imprevedibilità e, quindi, della non imputabilità al datore di lavoro.

Per quanto riguarda infine il requisito della transitorietà dell’evento, l’INPS stabilisce che va valutata la capacità di ripresa al termine del periodo richiesto o, se l’istanza viene esaminata successivamente alla data di ripresa, se tale ripresa si sia effettivamente verificata.

La ripresa dell’attività lavorativa dovrà riguardare lo stesso cantiere per il quale è stata presentata la domanda, nonché tutti o parte dei lavoratori interessati dalla domanda stessa.

Nel rinviare per i maggiori contenuti all’allegata documentazione, con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

circolare 13_24 versione PDF stampabile

Messaggio INPS  694_2024

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