Cessione Sismabonus acquisti e sconto sul corrispettivo: le linee guida dell’A.d.E.
Circolari FiscalitàCon Provvedimento del Direttore n.660057 del 31 luglio 2019 (vedi allegato) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le procedure per la cessione dei bonus fiscali (Sismabonus e Bonus edilizia) e ha definito le linee guida per lo sconto sul corrispettivo dei lavori energetici e antisismici, agevolati, rispettivamente, con l’Ecobonus ed il Sismabonus. Di seguito si fornisce una sintesi dei contenuti del provvedimento, distinguendoli in funzione delle procedure definite.
- Cessione del Sismabonus acquisti e cessione del Bonus edilizia per interventi di risparmio energetico.
Viene confermato che sono possibili solo 2 cessioni del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, ossia quella originaria effettuata dal soggetto beneficiario del bonus a favore dell’impresa cedente o di altro soggetto privato e quella successiva, eventualmente operata da questi nei confronti di altri soggetti, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari.
Per quanto riguarda gli adempimenti da seguire, a pena di inefficacia della cessione, viene stabilito che:
- i beneficiari del bonus, che intendono cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione, devono comunicare la cessione all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (ossia di stipula dell’atto di acquisto dell’unità immobiliare), seguendo le stesse modalità previste per la cessione dell’Ecobonus spettante per lavori su singole unità immobiliari Solo per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, la predetta comunicazione andrà effettuata nel periodo compreso tra il 16 ottobre ed il 30 novembre 2019;
– l’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito (che può utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate) e, nell’area riservata del cedente, le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario;
– il cessionario deve accettare il credito attribuitogli, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, potrà:
- utilizzarlo in compensazione con le imposte e contributi dovuti, tramite il modello F24 “telematico” (da presentare solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), ripartendolo in 5 quote annuali costanti (10 per il Bonus Edilizia). Resta fermo che non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili pari a 700.000 euro, previsto dall’art.34 della legge 388/2000 e che l’eventuale quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata in compensazione negli anni successivi (mentre non può essere chiesta a rimborso). Per quanto riguarda il Sismabonus, il credito corrispondente alla detrazione relativa alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 è reso disponibile, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione, a decorrere dal 10 dicembre 2019
- cederlo, in tutto o in parte, ad un altro soggetto, purché collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In questa ipotesi, dovrà darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, sempre a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Per quanto riguarda il Sismabonus, la cessione del credito corrispondente alla detrazione relativa alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 deve essere comunicata a decorrere dal 10 dicembre.
- Sconto sul corrispettivo dei lavori agevolati con Ecobonus e Sismabonus
Il Provvedimento precisa che:
- lo sconto è pari alla detrazione spettante in base alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica, o di riduzione del rischio sismico, sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta
- l’importo della detrazione è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute, ivi comprese quelle non corrisposte per effetto dello sconto ottenuto;
- in presenza di più fornitori, la detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nei confronti di ciascuno di essi
- l’importo dello sconto praticato è pari all’ammontare della detrazione spettante
- il fornitore che opera lo sconto deve fatturare interamente il corrispettivo contrattuale (ivi compreso l’importo dello sconto praticato), indicando espressamente in fattura l’ammontare dello sconto praticato ai sensi dell’art.10 del DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019
- tranne che nell’ipotesi di acquisto di immobili antisismici (che danno diritto al Sismabonus acquisti), il pagamento del corrispettivo dei lavori (non coperto dallo sconto) deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti: la causale del versamento, il CF del beneficiario della detrazione ed il numero di PI o il CF del soggetto destinatario del bonifico.
Circa gli adempimenti, viene previsto che:
- per gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate. Per gli interventi energetici agevolati, eseguiti sulle parti comuni condominiali, la comunicazione dell’opzione all’Agenzia è effettuata dall’amministratore sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- l’impresa che ha effettuato lo sconto deve, in primo luogo, confermare l’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario della detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo di che, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario (o dell’amministratore in caso di lavori condominiali), potrà recuperare lo sconto attraverso un credito d’imposta, alternativamente, da:
- utilizzare in compensazione con le imposte e contributi dovuti, tramite il modello F24 “telematico” (da presentare solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), ripartendolo in 5 quote annuali costanti. Resta fermo che non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili pari a 700.000 euro e che l’eventuale quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata in compensazione negli anni successivi (mentre non può essere chiesta a rimborso),
- cedere ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione delle Banche e intermediari finanziari ed Amministrazioni pubbliche. In tal caso, dovrà darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia
- il cessionario del credito potrà utilizzarlo in compensazione, tramite Modello F24, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Non è ammessa l’ulteriore cessione del medesimo credito d’imposta.
Per un’analisi di dettaglio rimandiamo alla documentazione allegata
Allegati: