Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) – Indicazioni operative per l’istruttoria della domanda
Lavoro e previdenzaCon proprio messaggio n. 3777 del 18 ottobre scorso (vedi allegato) l’INPS ha fornito alle proprie sedi territoriali delle indicazioni operative relative alla presentazione delle domande di C.I.G.O.
Di seguito illustriamo i diversi temi trattati dal messaggio in questione.
A) FILE C.S.V. E CALCOLO DEL LIMITE DI 1/3
In seguito all’eliminazione del c.d. file C.S.V. (vedasi messaggio INPS n. 3566/18), le informazioni in esso previste, utili anche ai fini della verifica del rispetto del limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, vengono reperite dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di C.I.G.O. richiesto. Nel solo caso in cui appaia superato il limite di 1/3 e non risultino inviati o completati i dati Uniemens dei 6 mesi precedenti, le sedi territoriali dovranno inviare una richiesta di integrazione finalizzata ad acquisire il file C.S.V. Tale richiesta deve essere motivata.
La richiesta non andrà comunque effettuata qualora siano trascorsi più di 2 mesi (compreso quello di inizio della CIGO) dall’ultimo semestre di riferimento relativo al periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oggetto della domanda di C.I.G.O.
In tal caso l’INPS deve invitare l’azienda a presentare i flussi Uniemens che risultano ancora incompleti o non inviati, assegnando un termine di 15 gg. decorrenti dalla richiesta stessa. Le informazioni che l’azienda dovesse fornire dopo i 15 gg vanno considerate valide purché pervengano entro la data di adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza.
L’INPS ha inoltre chiarito che, con riferimento alla prima presentazione di un’istanza di C.I.G.O. riferita ad una data unità produttiva, non potendo “matematicamente” essere eccepito il raggiungimento del limite di 1/3, vanno segnalati all’azienda eventuali errori o omesse indicazioni di dati al fine di una rettifica.
B) RICHIESTA DI C.I.G.O. E GODIMENTO DELLE FERIE
L’INPS ha confermato che non occorre chiedere all’azienda i dati relativi alle ferie non fruite. A tale fine è stato eliminato il campo dalla domanda di CIGO, nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
C) INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE
In caso di informativa e consultazione sindacale, obbligatoria per il settore edile unicamente in caso di richieste di proroga con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative, qualora l’azienda fornisca copia del verbale di accordo sindacale non sarà necessario che ne dimostri anche l’avvenuta notifica delle relative comunicazioni.
Tale notifica non è altresì necessaria nel caso in cui le organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il verbale attestino, sotto la loro responsabilità e per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione.
D) C.I.G.O. PER EVENTI METEO
L’INPS ha confermato che le aziende non sono più tenute a produrre i bollettini meteo in quanto questi devono esser acquisiti d’ufficio. Le Sedi dovranno quindi riportare l’indicazione dell’Ente che ha rilasciato il bollettino e l’indicazione della stazione di rilevamento (quella più prossima al cantiere). Nel caso in cui venga accettata una richiesta di CIGO in deroga ai criteri stabiliti per la valutazione delle istanze relative ad eventi meteo, dovranno essere specificate le ragioni di detta deroga (es. lavorazioni particolari, misure di contingenza atte a tutelare la salute dei lavoratori ecc…).
E) LAVORATORI IN DISTACCO
L’INPS conferma la posizione già presa in passato ribadendo che i lavoratori in distacco non possono usufruire della C.I.G.O. richiesta a qualsiasi titolo, compresi gli eventi meteo.
Solo in caso di distacco parziale il lavoratore potrà essere collocato in cassa integrazione unicamente dalla ditta distaccante e solo per i periodi in cui viene svolta l’ordinaria attività lavorativa presso la stessa.
Con l’occasione si comunica che l’INPS ha anticipato per le vie brevi agli Uffici di ANCE nazionale che, relativamente alle informazioni sulla ripresa dell’attività (modello Ig15 lett.D) verrà eliminata la possibilità di indicare la “non prevedibilità” della ripresa stessa, in quanto tale indicazione è fuorviante ai fini istruttori.