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C.C.P.L. Edilizia: Termini e modalità per la corresponsione dell’EVR – Elemento Variabile della retribuzione – Anno 2020

Lavoro e previdenza

03 Maggio 2021 | di Diego Geronazzo

Comunichiamo che con verbale di data 20 aprile 2021, sottoscritto ai sensi dell’art. 21 del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro con le rappresentanze provinciali dei sindacati dei lavoratori di categoria, è stato stipulato l’accordo attuativo in materia di Elemento Variabile della Retribuzione – EVR relativo all’anno 2020.

Con il suddetto Accordo le Parti firmatarie hanno riscontrato che i quattro indicatori/parametri provinciali fissati nel CCPL 27 febbraio 2018, in termini di comparazione tra medie triennali (triennio 2017-2019 su triennio 2016-2018), hanno tutti registrato un andamento di segno positivo.

Le caratteristiche dell’EVR sono precisate all’art. 21 del citato CCPL, che alleghiamo per opportuna informazione e documentazione assieme al summenzionato Accordo attuativo del 20 aprile 2021 (Allegati rispettivamente sub 1 e 2).

La misura dell’EVR 2020 è pari al 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2021.

L’effettivo obbligo di corresponsione dell’EVR ai lavoratori dipendenti (operai ed impiegati), va peraltro verificato a livello aziendale da parte della singola impresa.

Detta verifica avviene a seguito dell’accertamento della presenza completa o parziale di elementi di produttività a livello aziendale.

In assenza di tali elementi di produttività aziendale, l’impresa non è tenuta a procedere all’erogazione dell’EVR 2020.

 La suddetta verifica avviene sulla base dei due seguenti indicatori/parametri aziendali:

  1. andamento ore denunciate alle Casse Edili da parte della singola impresa (anche Casse Edili diverse dalla Cassa Edile di Trento). Per le imprese con solo impiegati il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro;
  2. andamento volume d’affari IVA della singola impresa, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa.

L’impresa verifica tali indicatori/parametri aziendali effettuando la comparazione tra la media dei valori del triennio 2017-2019 e la media dei valori del triennio 2016-2018.

Per il parametro di cui al precedente punto 1, si fa riferimento al cosiddetto anno APE di Cassa edile, che inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno seguente (es. l’anno APE 2017 ha avuto inizio il 1° ottobre 2016 e termine il 30 settembre 2017).

Per il parametro di cui al precedente punto 2, invece, si fa riferimento all’anno solare.

L’indicatore/parametro sarà considerato positivo laddove la prima media triennale (2017-2019) risultasse pari o superiore alla seconda (2016-2018).

In presenza di entrambi i parametri aziendali positivi, la misura dell’EVR 2020 è pari al 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2021.

 In presenza invece di un solo parametro aziendale positivo, la misura dell’EVR 2020 è pari al 2,6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2021.

 In entrambi i casi per gli operai si fa riferimento ai minimi di paga base oraria per il numero di ore lavorate.

Qualora entrambi i suddetti indicatori/parametri risultassero negativi, come anzidetto, l’impresa non è tenuta ad erogare l’EVR 2020.

Qualora l’esito della verifica sull’andamento dei suddetti indicatori/parametri evidenziasse l’assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale, l’impresa è tenuta a darne comunicazione entro il 25 giugno 2021 alla Cassa Edile di Trento, per le imprese iscritte alla Cassa Edile stessa e, in ogni caso, ad ANCE Trento, mettendone a conoscenza le RSA e RSU ove costituite, ed alle Organizzazioni sindacali territoriali utilizzando la formulazione riportata nel contratto provinciale del 27 febbraio 2018 (Allegato 3).

 Alla Cassa Edile di Trento la comunicazione deve pervenire a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo ced.TN00@infopec.cassaedile.it

Per agevolare l’attività della Cassa Edile, invitiamo le imprese interessate a voler inviare la suddetta comunicazione, se possibile, con congruo anticipo rispetto al termine sopra indicato.

 Precisiamo che, in presenza di entrambi i parametri aziendali positivi, l’impresa non è tenuta a comunicare l’esito della verifica.

A livello operativo:

  • per gli impiegati l’EVR viene corrisposto mensilmente direttamente dall’impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione. La prima erogazione è prevista con la retribuzione del mese di maggio 2021.
  • per gli operai l’EVR viene invece corrisposto dalla Cassa edile di Trento, a seguito di accantonamenti mensili alla Cassa edile stessa che l’impresa deve effettuare mensilmente entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga. Il primo accantonamento mensile, calcolato sulle ore lavorate e sui minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1° gennaio 2021, è previsto unitamente agli accantonamenti previsti contrattualmente che si riferiscono al mese di maggio 2021, ovverosia contestualmente a quelli che contrattualmente devono essere effettuati entro il 25 giugno 2021.

 Più nel dettaglio e coerentemente con il criterio convenzionale utilizzato per l’accantonamento presso la Cassa Edile del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, l’impresa provvede, per gli operai, ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di EVR 2020, in un unico versamento unitamente agli altri contributi contrattuali dovuti, la seguente percentuale sulla retribuzione lorda costituita dai minimi di paga base, che provvederà ad indicare nella periodica denuncia mensile:

  • in presenza di entrambi gli indicatori/parametri aziendali positivi: il 2,9% dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1° gennaio 2021 per ogni ora lavorata;
  • in presenza di un solo indicatore/parametro aziendale positivo: l’1,9% dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1° gennaio 2021 per ogni ora lavorata.

In relazione a quanto sopra, la retribuzione netta erogata direttamente all’operaio in busta paga da parte dell’impresa, è costituita dalla retribuzione lorda detratti i contributi, le ritenute fiscali, l’accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia nonché l’accantonamento a titolo di EVR 2020 nelle percentuali di cui sopra.

In allegato riportiamo gli importi di EVR 2020 in relazione alla categoria/livello di inquadramento del dipendente (allegato 4).

La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore gli accantonamenti effettuati a titolo di EVR 2020 e provvederà ad erogare al lavoratore detti importi accantonati, unitamente alle erogazioni previste a dicembre 2021 e a luglio 2022 a titolo gratifica natalizia e ferie (GNF).

L’accordo EVR 2020 ha validità, per gli operai, a partire dall’accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di maggio 2021, da effettuarsi entro il 25 giugno 2021, e fino all’accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di aprile 2022, da effettuarsi entro il 25 maggio 2022.

Per gli impiegati, l’accordo ha validità a partire dalla retribuzione di competenza del mese di maggio 2021 fino alla retribuzione di competenza del mese di aprile 2022.

Gli uffici di ANCE Trento rimangono a disposizione per ogni approfondimento del caso ed illustrazione delle disposizioni contrattuali attuative sopra illustrate.

 

Allegati:

  1. 21 CCPL 27 febbraio 201812_allegato 1)
  2. Accordo provinciale attuativo CCPL Edilizia EVR 2020 di data 20 aprile 202012_allegato 2)
  3. Modulo comunicazione concernente l’assenza o la presenza parziale degli elementi di produttività aziendale12_allegato 3) COMUNICAZIONE EVR 2020
  4. Tabella importi EVR 202012_allegato 4)
  5. circolare 12_21 versione PDF stampabile

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