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Bonus “65%” per gli incapienti – Comunicazione on line della cessione del credito

Fiscalità

07 Febbraio 2017 | di Roberta Zatelli

Con la Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) è stato previsto, a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli”, un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, effettuati nel corso del 2016, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici.

Tali soggetti possono cedere la propria quota di detrazione IRPEF del 65% alle imprese che hanno realizzato i lavori condominiali, alle quali viene così riconosciuto un corrispondente credito d’imposta, a titolo di pagamento della quota di spese dovute dal soggetto incapiente. Nell’ipotesi in cui l’impresa decida di accettare tale cessione, le verrà riconosciuto un credito d’imposta, da utilizzare in dieci rate annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento.

Comunichiamo ora che, con proprio Comunicato del 31 gennaio scorso (vedi allegato), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il condominio, entro il 31 marzo 2017, dovrà trasmettere telematicamente:

– l’indicazione del totale delle spese sostenute nel 2016 a titolo di riqualificazione energetica su parti comuni;

l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle suddette spese;

– il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, con il relativo importo;

– il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il mancato invio di tali documenti rende inefficace la cessione. Viene confermato che:

– la cessione può essere effettuata solo nei confronti delle imprese che hanno realizzato gli interventi di riqualificazione energetica per il condominio, relativamente alle spese sostenute nel corso del 2016 (anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti);

– è necessario che il condominio abbia effettuato entro il 31 dicembre 2016 il pagamento delle spese ancora dovute mediante bonifico bancario o postale;

– la volontà di cedere il credito fiscale deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da un’apposita comunicazione, anche successiva, che il soggetto “incapiente” invia al condominio, il quale deve provvedere a trasmetterla ai fornitori.

13_Comunicato stampa del 31 gennaio 2017

Circolare 13_17 versione PDF stampabile

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