Bollatura dell’offerta economica nelle gare telematiche di lavori: per l’Agenzia delle Entrate di Trento è dovuta solo per l’aggiudicatario
Appalti FiscalitàL’Agenzia delle Entrate di Trento ha dato recentemente risposta ad un interpello (vedi allegato) presentato dalla PAT che poneva il quesito se sussistesse o meno l’obbligo di bollare l’offerta economica nel caso di gare telematiche per l’affidamento di lavori.
Al riguardo l’Agenzia chiarisce che “l’offerta economica presentata nelle procedure di gara telematica per l’affidamento di lavori non deve essere assoggettata all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegato A al D.P.R. n. 642/1972, quale scrittura privata con la quale si creano rapporti giuridici, in coerenza con quanto chiarito a proposito delle procedure di acquisto di beni e servizi tramite mercato elettronico”.
L’imposta di bollo si applica quindi unicamente al “contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l’offerta economica, sempre che non rientrino nell’art. 28 della Tariffa Parte seconda allegata al D.P.R. n. 642/1972” (es. Elaborati grafici di progetto).
Sicuramente la pronuncia in questione rappresenta una semplificazione e uno sgravio per tutte le imprese partecipanti alle procedure di gara che, sempre con più frequenza, vengono indette per via telematica.
In considerazione di quest’ultimo orientamento dell’Agenzia, invitiamo quindi le imprese a segnalarci eventuali procedure di gara che dovessero ancora prevedere l’obbligo della bollatura dell’offerta economica per i concorrenti, qualora si trattasse di gare telematiche.