Aree con materiali di riporto, nuove indicazioni ministeriali
CircolariDopo il DPR 120/2017[1], entrato in vigore lo scorso 22 agosto, relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dall’attività dei cantieri edili, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento – con la Circolare n. 0015786 del 10 novembre 2017 ha chiarito alcuni aspetti particolarmente importanti relativi agli interventi di trasformazione urbana in aree nelle quali siano presenti i materiali di riporto.
In via preliminare è opportuno ricordare che il DPR 120/17 aveva definito le condizioni in base alle quali i materiali di riporto possono essere trattati come sottoprodotti adottando le procedure amministrative previste per le terre e rocce da scavo nel caso in cui ricorrano le condizioni tecniche indicate negli artt. 2 e 4 e nell’allegato 10 della norma stessa.
La Circolare ministeriale chiarisce alcuni aspetti di una materia che, soprattutto a seguito delle interpretazioni da parte degli enti locali e della magistratura, ha evidenziato ulteriori criticità nonostante i ripetuti interventi legislativi avviati dal 2012 sino al recente DPR 120/2017. La Circolare in particolare si occupa delle modalità di gestione del suolo contenente materiali di riporto, così come definito dall’art. 3 del D.L. 2/2012, ossia il suolo costituito “da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzato per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.”
Nel paragrafo III la Circolare fornisce le indicazioni di carattere operativo per le gestione di tre fattispecie in cui ci si può trovare andando a scavare un terreno.
La prima è quella relativa all’ipotesi del terreno che soddisfa le specifiche del sottoprodotto (art. 2 – 4, All. 10 DPR 120/17) trasportato in altro sito/processo produttivo secondo le indicazioni e le procedure del DPR 120/17.
Le altre due ipotesi con le relative soluzioni, sono quelle di interesse per le trasformazioni del territorio e cioè:
- Terre e rocce contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell’art. 3 comma 2 DL 2/12 possono essere utilizzate nel sito di produzione ai sensi dell’art. 24 comma 1 del DPR 120/17 e dell’art. 185 del d.lgs. 152/06.
- Terre e rocce contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 DL 2/12 rappresentando fonti di contaminazione devono essere alternativamente:
- rimosse (procedura di bonifica
- sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute (tali attività vanno intraprese in tutte quelle ipotesi in cui la normativa sulle bonifiche prevede l’applicabilità della messa in sicurezza permanente
- rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti (in tali casi si prevede il “trattamento” di tali matrici, che ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 152 del 2006 consiste in tutte quelle “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”).
Infine, la Circolare precisa che se nelle matrici dei materiali di riporto è presente una fonte di contaminazione si dovrà procedere alla sua eliminazione prima dell’utilizzo nel sito di produzione.
All: 74_circolare ministero ambiente – terreno di riporto
circolare 74_17 versione PDF stampabile
[1] Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135 ) ( GU Serie Generale n. 183 del 07-08-2017)