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Appalti di lavori pubblici di interesse provinciale – Modifiche e integrazioni alla L.P. n. 2/2020

Circolari Appalti

14 Maggio 2020 | di Roberta Zatelli

Come noto, con la L.P. n. 2/2020, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di appalti pubblici di interesse provinciale al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Comunichiamo ora che, con L.P. n. 3 del 13 maggio 2020, sono state apportate modifiche e integrazioni al testo della L.P. n. 2/2020, con conseguenti importanti variazioni del quadro complessivo della materia. Di seguito provvediamo ad illustrare quelle di maggior interesse.

– AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (art. 52 commi 1, 2 e 3 della L.P. n. 3/2020).

La L.P. n. 3/2020 prevede per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (Euro 5.350.000) e per tutta la durata dello stato di emergenza, la possibilità per le Amministrazioni di procedere agli affidamenti o tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del Codice appalti con invito di almeno 10 imprese (selezionate con i consueti criteri dall’Elenco telematico) o con l’ordinaria modalità della procedura aperta.

– ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (art. 52 commi 5, 6, 7, 8 e 9 della L.P. n. 3/2020).

La L.P. n. 2/2020 ha introdotto, tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quello relativo all’impegno del concorrente di affidare in subappalto parte delle prestazioni a M.P.M.I. locali.

Anche a seguito dell’intervento della nostra Associazione, tale elemento di valutazione è stato modificato con lo scopo di non penalizzare le imprese strutturate del territorio che impiegano manodopera locale eseguendo in proprio le lavorazioni.

La L.P. n. 3/2020 prevede quindi un’integrazione di tale criterio mettendolo in rapporto alla “qualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici”.

 – SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER LE AUTORIZZAZIONI DEI SUBAPPALTI (art. 55 comma 6 della L.P. n. 3/2020).

La L.P. n. 2/2020 ha introdotto la semplificazione procedurale in base alla quale, se un subappaltatore risulta iscritto all’Elenco telematico, questo non necessita di ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi in fase di autorizzazione. La L.P. n. 3/2020 precisa che tale semplificazione è applicabile anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati.

– APPALTI INTEGRATI (art. 57 della L.P. n. 3/2020).

Viene stabilito che, in ragione dell’emergenza COVID-19, per due anni dall’entrata in vigore della L.P. n. 2/2020 (e cioè fino al 24 marzo 2022), la realizzazione di opere pubbliche può essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo e chiedendo in sede di gara l’offerta di migliorie tecniche.

L’efficacia di tale disposizione è sottoposta all’emanazione di un futuro regolamento di attuazione.

– CONTROLLI SULLA CORRENTEZZA RETRIBUTIVA (art. 57 della L.P. n. 3/2020).

La L.P. n. 3/2020 stabilisce che, nelle more dell’adozione del regolamento attuativo in tema di correntezza retributiva, il controllo del Servizio Lavoro PAT che ogni Amministrazione è tenuta a richiedere in sede di pagamento del corrispettivo, venga svolto solo su un campione di richieste.

Tale campione sarà definito sulla base di criteri individuati dallo stesso Servizio Lavoro PAT tenendo conto, fra l’altro, del valore e della durata dell’appalto nonché dell’esito dei controlli precedenti effettuati sulla medesima impresa.

Le richieste non rientranti nel campione verranno comunicate tempestivamente dal Servizio Lavoro all’Amministrazione committente che potrà così procedere al pagamento.

Tale disposizione è applicabile anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della L.P. n. 3/2020, ovvero al 14 maggio 2020.

– RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI COSTI COVID-19 (art. 58 della L.P. n. 3/2020).

Diventa legge il principio secondo cui i costi derivanti dall’applicazione delle misure per il contrasto del COVID-19 sono riconosciuti dall’amministrazione agli esecutori dei contratti pubblici quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

– SUPERVISORE DEGLI INVESTIMENTI PROVINCIALI PER LE OPERE PUBBLICHE (art. 60 della L.P. n. 3/2020).

La L.P. n. 3/2020 istituisce la figura del supervisore degli investimenti provinciali, nominato dalla Giunta provinciale, il quale avrà il compito di monitorare le opere di interesse pubblico di particolare rilevanza individuate sempre dalla Giunta.

Tale supervisore monitorerà la qualità e la tempestività dell’investimento pubblico assumendo il ruolo anche di responsabile di progetto.

Con Deliberazione della Giunta provinciale verranno stabilite le disposizioni attuative di questa norma di legge.

– MODIFICHE DEI CONTRATTI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 (art. 62 della L.P n. 3/2020).

La legge stabilisce che le modifiche ai contratti, necessarie in seguito all’emergenza COVID-19, possono essere ricondotte alla fattispecie delle varianti la cui necessità è determinata da circostanze imprevedibili nella fase di preparazione della gara, con riferimento alle procedure già concluse e ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della L.P. n. 3/2020, ovvero al 14 maggio 2020.

Nel rinviare per i maggiori contenuti al testo dell’allegata legge, rimaniamo a disposizione e porgiamo con l’occasione i migliori saluti.

circolare 50_20 versione PDFD stampabile

50_Legge Provinciale 13 maggio 2020 n 3

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