Ammortizzatori sociali COVID 19 – Circolare INPS n. 47/2020
Circolari Lavoro e previdenzaSi trasmette in allegato la circolare INPS n. 47 del 28 marzo scorso, avente ad oggetto “Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme operative in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione guadagni in deroga”.
Nelle premesse, la circolare specifica che la stessa è stata emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e fornisce prime indicazioni sulle misure straordinarie contenute nel D.L., dando conto che le stesse derogano alle vigenti norme che disciplinano gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, la lettera A contiene disposizioni sulla cassa integrazione guadagni ordinaria, prevista dall’art. 19 del suddetto Decreto Legge, in parte già anticipate nelle nostre precedenti comunicazioni.
Confermiamo che il trattamento riguarda i lavoratori che risultino alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio scorso.
La causale COVID-19 può essere richiesta fino ad un massimo di 9 settimane, per periodi intercorrenti tra la suddetta data del 23 febbraio e il 31 agosto prossimo.
Non è previsto il pagamento del contributo addizionale né il periodo per tale causale è computabile ai fini di qualsiasi limite temporale previsto.
Non è richiesto il requisito del possesso da parte del lavoratore di 90 giorni di anzianità effettiva sull’unità produttiva.
Ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, da svolgersi, anche in via telematica, entro tre giorni dalla comunicazione preventiva, l’INPS conferma che di questo non va data comunicazione all’Istituto e che, pertanto, tale comunicazione non incide ai fini del riconoscimento dell’integrazione.
Il termine per la domanda è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione o la riduzione di orario. Il “dies a quo”, per gli eventi ricompresi tra la data del 23 febbraio e quella del 23 marzo, data quest’ultima in cui è stato pubblicato il messaggio INPS 1321, decorre dal 23 marzo scorso.
Le aziende potranno richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS senza avere l’obbligo di dover dimostrare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Ricordiamo che l’esistenza di eventuali ferie pregresse non è ostativa all’autorizzazione della domanda di CIGO.
Alle aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, viene riconosciuta la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19. In questo caso, le aziende devono indicare la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” al fine di consentire il monitoraggio dei diversi limiti di spesa previsti per i due ammortizzatori.
Per quel che concerne l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), segnaliamo la possibilità che l’assegno ordinario, per la particolare causale Covid 19, possa essere riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti permane la possibilità di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via eccezionale, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare. Anche nel caso in cui i datori di lavoro abbiano in corso trattamenti di assegni di solidarietà, è prevista la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, l’INPS conferma che tale ammortizzatore sociale trova soluzione in favore dei settori per i quali non sono previste tutele riconosciute dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, con le modalità previste dagli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili.
L’INPS ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.
In merito agli accordi sindacali, previsti dal comma 1 dell’art. 22 del D.L. n. 18/20, come condizione necessaria esclusivamente ai fini dell’autorizzazione alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, l’INPS considera esperito l’accordo (ex art. 22, comma 1) con l’espletamento della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali di cui all’articolo 19, comma 1.
Nel rimandare per ogni dettaglio alla stessa circolare Inps in oggetto porgiamo cordiali saluti.